770/2019: entro il 31 ottobre l’invio all’Agenzia delle Entrate.

Manca poco alla scadenza dell’invio del modello 770/2019 all’Agenzia delle Entrate: entro il prossimo 31 ottobre i sostituti di imposta (quali, ed esempio, le associazioni) dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Vediamo in breve cosa è la dichiarazione dei sostituti di imposta, chi sono i soggetti obbligati all’invio del 770 anno 2019, la scadenza e la modalità di presentazione della dichiarazione e quali sono i quadri principali da compilare

Quali sono le dichiarazioni a carico dei Sostituti d’Imposta?

La dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta si compone di due parti: la Certificazione unica e il Modello 770. I due elementi hanno funzioni differenti:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati, se erogati, i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente, da pensione, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi tra cui sono ricompresi anche i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale (i famosi compensi sportivi con soglia € 10.000) corrisposti nel corso dell’anno precedente e le eventuali ritenute. La certificazione Unica assume “valenza dichiarativa” e i dati trasmessi con le certificazioni uniche, in assenza di ritenute, non devono quindi più essere riportati nel modello 770. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2019; in alcuni specifici è possibile trasmettere la CU entro il termine della presentazione del modello 770.
  • nel Modello 770, devono essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, cui trasmissione deve essere fatta entro 31 ottobre 2019.

Il modello 770 ha, quindi, la sola funzione di riepilogare i dati relativi ai versamenti effettuati mediante il modello F24 essendo tutti gli altri dati relativi ai percettori ed agli importi corrisposti già stati indicati nella Certificazione Unica.

Perciò, per le ASD/SSD che nel 2018 non abbiano pagato compensi oltre la soglia dei 10mila e nemmeno altre somme soggette a ritenuta, non dovranno presentare il modello 770, in quanto è sufficiente la sola Certificazione Unica.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto compensi oltre il limite di 10.000 euro oppure effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio, compensi a professionisti avvocati, geometri, commercialisti..), oltre all’invio della Certificazione Unica dovranno trasmettere il modello 770/2019 semplificato.

Scadenza e modalità di trasmissione del modello 770

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019 è stato fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica utilizzando il canale Fisconline o tramite un intermediario abilitato.

L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti – la Certificazione unica.

Composizione e novità del modello 770/2019

Il modello dichiarativo si compone di un frontespizio e di diversi “quadri” riportanti i dati di specifici tributi e/o crediti con i relativi versamenti e date:

  • ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
  • SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
  • SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
  • SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico e le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Tra le novità vi è la possibilità di effettuare l’invio dei dati in più flussi direttamente da parte del sostituto d’imposta, per questo motivo sono stati introdotti nel frontespizio nuovi campi per identificare la tipologia di trasmissione effettuata e l’eventuale ricorso a un intermediario.

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