Aiuto di 600 euro per gli sportivi? Alcuni chiarimenti ed una opportunità per te

Abbiamo dedicato un  po’ di tempo alla lettura dei documenti collegati al “Decreto Cura Italia”, nel quale sono previsti una serie di contributi a sostegno delle categorie costrette a non lavorare per tutto il periodo di isolamento causato dall’emergenza Coronavirus.

Vi esponiamo, con il supporto dell’ente di promozione ASI, tutto il quadro nel modo più chiaro e comprensibile possibile. In fondo all’articolo potrai registrarti per essere immediatamente informato di quando la procedura di richiesta avrà inizio.

Il provvedimento: 600 euro per il mese di marzo

L’indennità di 600 euro (una tantum, sul mese di marzo), prevista all’articolo 27 del D.L. 17 marzo 2020 – Decreto “Cura Italia”, è dedicata ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, viene estesa dall’art. 96 anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67 comma I lett. m) TUIR, inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali. Nella relazione al decreto è espressamente indicato che l’articolo 96 si rende necessario per non escludere le collaborazioni sportive dall’aiuto economico.

L’importo non concorre alla formazione del reddito e la gestione di tutta la procedura è affidata a Sport e Salute s.p.a. non prima, presumiamo, del 1° aprile 2020.

AD OGGI (22/03/2020) NON ESISTE ALCUN MODELLO DA PRESENTARE… occhio agli incantatori di serpenti!

Cosa si dovrà fare?

Il collaboratore sportivo, personalmente, dovrà autocertificare di avere i requisiti per accedere all’indennità (preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro): al momento possiamo supporre che alla domanda non andrà allegato alcun documento, ma tutta la pratica sarà semplicemente composta dall’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta, a pena di falso, la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. Solo in caso di controllo (a campione?) sarà necessario mostrare altri documenti.

Ricordiamo che i requisti per ottenere il sostegno finanziario sono due:

  • che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett. m)  sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.

Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. viene demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1 aprile 2020.

Bisogna dunque attendere le ulteriori specifiche per sapere come procedere alla richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse.

Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:

  • le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
  • le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni (regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva).

Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi.
A questo link trovi la guida ufficiale di Sport e Salute a tutti gli aiuti previsti.

Cosa si può fare, nel frattempo?

Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – possono utilizzare questo tempo per preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza la documentazione idonea a dimostrare, semmai necessario, il possesso dei requisiti.

Questo è l’elenco di quanto tenere in cartellina, secondo nostra esperienza e valutazione:

  • copia della lettera di incarico;
  • delibera del direttivo per l’incarico;
  • tesseramento e qualifiche tecniche;
  • ricevute di pagamenti pregressi, eventuali bonifici relativi ai pagamenti;
  • CU anno precedente.

Le misure per i collaboratori sportivi titolari di partita IVA

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita IVA. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito.

L’art.27 del Decreto per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni:

  • che la partita iva sia attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • che il libero professionista non sia titolare di pensione
  • che il libero professionista non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie

L’art.38 del Decreto per gli sportivi dilettanti titolari di partita IVA iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo -INPS gestione ex PALS richiede:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo,
  • reddito non superiore a 50.000 euro
  • non titolari di pensione.

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