Timbro dell’associazione: è obbligatorio?

Cos’è un timbro? A cosa serve? E’ obbligatorio? Quali dati deve riportare?
Queste sono le domande classiche che si pone ogni presidente di associazione (ma anche un professionista). In particolare il dubbio aumenta quando viene richiesto di firmare un documento apponendo anche il timbro.

Cosa prevedono norme, usi e consuetudini sull’uso del timbro in ambito aziendale, professionale, associativo, commerciale?

Essenzialmente il timbro è uno strumento utile a stampare su carta una certa quantità di dati in modo rapido e ripetitivo. Non esiste normativa, per la legge Italiana, che obblighi a dotarsi di un timbro; ciononostante albi professionali, enti pubblici e privati, aziende e società, spesso ne richiedono l’uso perché offrirebbe una modalità di garantire la correttezza e veridicità dei dati forniti.  In alcuni casi, ad esempio gli iscritti ad albi professionali, vi è una imposizione nel detenere un proprio timbro.

Attraverso l’utilizzo del timbro in un attimo si forniscono in maniera “ufficiale” i dati della ditta, associazione, professionista dimostrando la propria esistenza fiscale. A nulla vale come garanzia, visto la facilità con cui si ottiene un timbro, però esso si ritiene valido come ostacolo per “truffatori dilettanti” che a fronte di una banale richiesta come quella di apporre il proprio timbro, potrebbero desistere dalle loro azioni criminali.

E’ davvero necessario?

Riflettendo, in mille ambiti della vita quotidiana utilizziamo timbri o ci aspettiamo di vederne uno a certificazione di documenti vari: timbro postale, del medico sulle ricette, di uffici pubblici, su fatture, su prodotti industriali a certificazione dell’avvenuto controllo in fare produttiva… in alcuni casi è una scelta di velocità e comodità, in altri una vera dimostrazione della validità dell’atto.

Ogni documentazione relativo alla vostra associazione dovrà riportare i dati anagrafici sociali.
Pensate ad una ricevuta per quote sociali: oltre ai dati del socio, importi, date, causali, la pezza giustificativa deve avere nell’intestazione tutti i dati dell’associazione.
Se aveste deciso di utilizzare i blocchetti generici potreste trascriverli a mano di volta in volta… Non è più veloce e comodo farlo con il timbro?

Immaginate adesso un’altra scena: andate in banca per versare un assegno sul conto dell’associazione. L’impiegato vi chiederà sempre di aggiungere il timbro sociale insieme alla firma del presidente. Perché?
In questo modo dimostrate che state operando in nome e per conto dell’associazione e che l’operazione posta in essere non è a titolo personale.
In mancanza del timbro accetteranno i dati riportati a penna: più laborioso, a rischio errori, a volte non ritenuto ufficiale!

Cosa ne pensa la Cassazione?

Per la suprema corte il timbro è un requisito importante ma non essenziale. Soltanto la firma del rappresentante legale sigilla la volontà dello stesso di voler attuare quella precisa decisione, indicando al contrario che l’apposizione del solo timbro non rappresenta alcun valore. Infatti, nella sentenza della Cassazione Civile, sez. I°, 02/05/2006 n. 10138, riporta che “…il legale rappresentante [ha agito] limitandosi ad apporre il timbro della società, senza firmare, nello spazio destinato alla specifica approvazione. In conseguenza, il contratto non si era perfezionato…”.

Quale è la cosa giusta da fare?

La cosa più giusta e corretta da fare è sempre di dotarsi del timbro con tutti i dati dell’associazione, secondo lo schema qui sotto, tenendolo sempre a portata di mano quando si svolgono attività per conto dell’associazione:

|Denominazione completa
| Indirizzo sede legale
| CAP Città (Prov)
| CF / P.IVA

Nessun altro dato è necessario. Non riportate numeri di telefono o email che renderebbero l’associazione legata alla vostra persona!

Asd Fisco Sicuro ha voluto, anche questa volta, chiudere un altro dubbio sulla gestione quotidiana delle associazioni.
Scommetto che nessuno te ne aveva parlato! Sei d’accordo?

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4 commenti su “Timbro dell’associazione: è obbligatorio?”

  1. Salve,
    Ho trovato molto utile questo articolo. Giusto per sicurezza vorrei chiedere se per poter fare il proprio timbro l’associazione, già costitutita e reigatrata, necessità di registrare anche il timbro oppure si può muovere liberamente? Esemplificando, se non ho il timbro e lo ordino online poi lo posso usare direttamente o serve una qualche forma di registrazione formale/legale? Grazie mille

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      • GENERALMENTE COLUI CHE FIRMA , APPONE LA PROPRIA FIRMA SUL TIMBRO SCARABOCCHIANDOLO,VICEVERSA SAREBBE MOLTO PIU CORRETTO E PROFESSIONALE APPORRE LA FIRMA A FIANCO E/O AL LATO DEL TIMBRO STESSO.MOLTO SPESSO DOVENDO DIMOSTRARE DI AVER PAGATO UNA QUALCHE COSA ,AVENDO LA RICEVUTA ,PER ESEMPIO DELLA BANCA ,SCARABOCCHIATA DALLA FIRMA DELL’IMBECILLE DI TURNO ,NON VENGONO VISIONATI CHIARAMENTI ,I DATI DEL TIMBRO APPOSTO, DATA DEL VERSAMENTO ,DENOMINAZIONE DELLA BANCA ECC. ,QUALE PROCEDURA E’ GIUSTA?

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        • il timbro viene apposto per dimostrare che si sta agendo per nome e conto dell’ASD, quindi se viene ridotta la leggibilità a causa della firma poco male.

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