Lavoro sportivo e Naspi: si o no?

Un tema che attanaglia tanti lavoratori sportivi, che spesso viene posto nelle nostre mail e canali social: se sono in NASpI, posso ricevere pagamento per lavoro sportivo? A quali condizioni? Vediamo insieme.

Prime riflessioni

Prima di tutto dobbiamo ricordare un passaggio fondamentale: fino al 30 giugno 2023 i compensi sportivi erano inquadrati come redditi diversi e perciò si consideravano interamente cumulabili con la NASpI in quanto non redditi da lavoro. Con l’avvento della riforma dello sport, dal 1° luglio 2023, i collaboratori sportivi diventano lavoratori “veri” e, quindi, le somme percepite sono redditi di lavoro (dipendente o autonomo).

Cambio che, apparentemente, è frutto di un “tecnicismo”, in realtà modifica di tanto le cose. La più rilevante (oggi) è nella cumulabilità con le indennità di disoccupazione.

I dubbi sono ufficiali!

Le incertezze su come applicare, adesso, le norme in materia sono talmente diffuse da portare ad un tavolo tecnico tra INPS e CNDCEC, al termine del quale viene pubblicata una informativa (a questo link) datata 22/02/2024 diffusa proprio dall’Ordine dei Commercialisti.

Si attende, in un breve futuro, anche una circolare ufficiale di INPS a seguito della approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Cosa sappiamo dal tavolo tecnico?

Leggendo il documento, possiamo riassumere alcuni passaggi fondamentali.

1 – è tutto reddito da lavoro

I lavoratori subordinati sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, i lavoratori autonomi professionisti (tutti iscritti al FPLS), nonché i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo (iscritti alla Gestione separata) prestano attività di lavoro con conseguente produzione di reddito da lavoro.

2 – è necessaria comunicazione a INPS

I percettori di NASpI che si trovino a prestare attività di lavoro sportivo, a qualsiasi titolo, sono tenuti alla comunicazione INPS del reddito presunto entro un mese, a pena di decadenza (articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 22 del 2015)

Anche i percettori di DIS-COLL sono tenuti alla comunicazione, entro un mese, a pena di decadenza come dall’articolo 15, comma 12 del D.lgs n. 22 del 2015.

3 – l’obbligo di comunicazione scatta oltre i 5mila 

Nella circolare INPS, non ancora pubblicata, è previsto che l’obbligo di comunicazione, in caso di lavoro sportivo in Co.Co.Co., scatterà al superamento dei 5mila euro annui. In assenza di circolare, la comunicazione deve essere fatta fin dal primo euro.

4 – parametri riduzione Naspi e Dis-Coll

In caso di concomitanza tra lavoro sportivo e Naspi, si dovranno considerare le riduzioni di indennità secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 22 del 2015, tenendo conto della compatibilità con lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo.

Mentre, in caso di concomitanza tra lavoro sportivo e Dis-Coll, si dovranno considerare le riduzioni di indennità secondo le disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 12 del medesimo D.lgs. n. 22 del 2015, tenendo conto della compatibilità solo con lavoro parasubordinato e autonomo.

La parziale diminuzione ammonta all’80% del presunto reddito da lavoro.

  • La NASPI è compatibile, con parziale riduzione, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi o rapporto parasubordinato con reddito inferiore a euro 8.500 lordi;
  • La DIS-COLL è compatibile, con parziale riduzione, con un rapporto di lavoro parasubordinato con reddito inferiore a euro 8.500 lordi;
  • La NASPI e la DIS-COLL sono compatibili, con parziale riduzione, con lo svolgimento di lavoro autonomo in P.IVA dal quale derivi un reddito inferiore a euro 5.500 annui;
  • La NASPI e la DIS-COLL sono compatibili, senza parziale riduzione, fino a euro 5.000 per il lavoro occasionale accessorio, senza dover svolgere alcuna comunicazione.

5 – ultima riflessione

Mettendo insieme il punto 3 ed il punto 4, possiamo sostenere che ai Cococo sportivi, la NASPI sarà ridotta solo al superamento dei 5mila euro annui, fino a soglia euro 13.500 (5000+8500)??
Lo scopriremo!

Abbiamo riepilogato, sinteticamente, i dubbi e le risposte sul tema lavoro sportivo/Naspi/Dis-coll. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.

In ogni caso, consigliamo di rivolgersi ad un CAF/Patronato per svolgere ogni procedura e porre i propri dubbi.

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