Lavoro sportivo, Naspi, Dis-Coll: si o no? (aggiornamento 28 maggio)

Un tema che attanaglia tanti lavoratori sportivi, che spesso viene posto nelle nostre mail e canali social: se sono in NASpI, posso ricevere pagamento per lavoro sportivo? A quali condizioni? Posso avere diritto alla Dis-Coll? Vediamo insieme.

Prime riflessioni

Prima di tutto dobbiamo ricordare un passaggio fondamentale: fino al 30 giugno 2023 i compensi sportivi erano inquadrati come “redditi diversi” e perciò si consideravano interamente cumulabili con la NASpI in quanto non redditi da lavoro. Contemporaneamente, le prestazioni di collaborazione sportiva pre-riforma non maturavano alcun diritto ai sussidi di disoccupazione.

Con l’avvento della riforma dello sport, dal 1° luglio 2023, i collaboratori sportivi diventano lavoratori “veri” e, quindi, le somme percepite sono redditi di lavoro (dipendente o autonomo).

Cambio che, apparentemente, è frutto di un “tecnicismo”, in realtà modifica di tanto le cose. La più rilevante (oggi) è nel diritto alla disoccupazione nonché nella cumulabilità con altre indennità di disoccupazione.

I dubbi sono ufficiali!

Le incertezze su come applicare, adesso, le norme in materia sono talmente diffuse da portare ad un tavolo tecnico tra INPS e CNDCEC, al termine del quale viene pubblicata una informativa (a questo link) datata 22/02/2024 diffusa proprio dall’Ordine dei Commercialisti.

Si attende, in un breve futuro, anche una circolare ufficiale di INPS a seguito della approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Il 20 maggio 2024 INPS emana la circolare 67, in materia di NaspI e Dis-coll.

Cosa sappiamo dal tavolo tecnico e circolare?

Leggendo i documenti, possiamo riassumere alcuni passaggi fondamentali.

1 – è tutto reddito da lavoro

I lavoratori subordinati sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, i lavoratori autonomi professionisti (tutti iscritti al FPLS), nonché i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo (iscritti alla Gestione separata) prestano attività di lavoro con conseguente produzione di reddito da lavoro.

2 – è necessaria comunicazione a INPS

I percettori di NASpI che si trovino a prestare attività di lavoro sportivo, a qualsiasi titolo, sono tenuti alla comunicazione INPS del reddito presunto entro un mese, a pena di decadenza (articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 22 del 2015)

Anche i percettori di DIS-COLL sono tenuti alla comunicazione, entro un mese, a pena di decadenza come dall’articolo 15, comma 12 del D.lgs n. 22 del 2015.

3 – l’obbligo di comunicazione scatta oltre i 5mila 

Dalla circolare INPS è previsto che l’obbligo di comunicazione, in caso di lavoro sportivo in Co.Co.Co., scatta al superamento dei 5mila euro annui. Perciò la Naspi è pienamente compatibile con il Cococo sportivo sotto i 5mila.
Si evince, per più motivi, che fino a 5mila euro abbiamo sempre meno obblighi da assolvere.

4 – parametri riduzione Naspi e Dis-Coll

In caso di concomitanza tra lavoro sportivo e Naspi, si dovranno considerare le riduzioni di indennità secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 22 del 2015, tenendo conto della compatibilità con lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo.

Mentre, in caso di concomitanza tra lavoro sportivo e Dis-Coll, si dovranno considerare le riduzioni di indennità secondo le disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 12 del medesimo D.lgs. n. 22 del 2015, tenendo conto della compatibilità solo con lavoro parasubordinato e autonomo.

La parziale diminuzione ammonta all’80% del presunto reddito da lavoro.

  • La NASPI è compatibile, con parziale riduzione, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi o rapporto parasubordinato con reddito inferiore a euro 8.500 lordi;
  • La DIS-COLL è compatibile, con parziale riduzione, con un rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato con reddito inferiore a euro 5.500;
  • La NASPI e la DIS-COLL sono compatibili, con parziale riduzione, con lo svolgimento di lavoro autonomo in P.IVA dal quale derivi un reddito inferiore a euro 5.500 annui;
  • La NASPI e la DIS-COLL sono compatibili, senza parziale riduzione, fino a euro 5.000 per il lavoro occasionale accessorio, senza dover svolgere alcuna comunicazione.

Sussidio Dis-Coll a favore dei Co.co.co. sportivi

La novità che più stupisce gli istruttori sportivi che hanno anni di esperienza pre-riforma è che, adesso, possono aver diritto a sussidi di disoccupazione!

Da circolare 67 del 20 maggio 2024, leggiamo che “In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di  disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Quali sono i requisiti?

  1. stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, presentando Dichiarazione di immediata disponibilità (Did);
  2. un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento

Attenzione: si definisce Disoccupazione involontaria quel caso in cui i lavoratori sarebbero disposti a lavorare per il compenso corrente o di mercato, ma non riescono a farlo perché i datori di lavoro non hanno bisogno della loro prestazione. Rientrano, quindi, i casi di licenziamento oppure di mancato rinnovo del contratto a tempo determinato.

La “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta che il lavoratore svolga la “dichiarazione di immediata disponibilità” telematicamente.

Bisognerà, poi, che il lavoratore sottoscriva e rispetti un “patto di servizio” con il Centro per l’Impiego territorialmente competente (sia di persona che Online), pena la perdita dello stato di disoccupazione.

Come si calcola l’importo?

Bisogna considerare il reddito medio mensile, ai fini previdenziali, risultante dai versamenti effettuati a Inps, considerando l’anno in corso ed anche l’anno precedente: [somma di tutti i compensi oltre 5mila euro]/[mesi di competenza]= [reddito medio]

L’indennità è pari al 75% di questo [reddito medio] se l’importo è inferiore a 1.352,19 euro. C’è poi un intero algoritmo da calcolare in caso di reddito medio superiore.

L’indennità viene erogata per il numero di mesi uguali a quelli che sono stati considerati nel calcolo Dis-Coll, per massimo 12 mesi. La Dis-Coll riconosce anche i “contributi figurativi” ai fini pensionistici.

Come richiedere la Dis-Coll?

La richiesta si fa in autonomia, tramite il sito web istituzionale di Inps, accedendo con SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0, Carta nazionale dei servizi, oppure tramite CAF e Patronati. In alternativa, tramite il call-center Inps.

Se decidi di fare da solo, il sito Inps mette a disposizione una procedura guidata dove indicare tutti i dati e fare tutte le dichiarazioni del caso.

Chi non ha diritto alla Dis-Coll?

L’indennità non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Quindi, i dirigenti di Asd e Ssd sono tutti esclusi.

Abbiamo riepilogato, sinteticamente, i dubbi e le risposte sul tema lavoro sportivo/Naspi/Dis-coll. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.

In ogni caso, consigliamo di rivolgersi ad un CAF/Patronato per svolgere ogni procedura e porre i propri dubbi.

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