Lavoro sportivo e obblighi di sicurezza sul lavoro: obblighi reali, realistici, impossibili! –aggiornato 15/02/2024—

La riforma dello sport, frutto di vari decreti legislativi tra cui spicca il D.Lgs 36/2021, ha riconosciuto l’esistenza del lavoro sportivo, definendone in maniera molto precisa i confini e le caratteristiche. Dal momento che, finalmente, possiamo parlare di lavoro quando si opera nello sport, si aprono nuove attenzioni e obblighi in capo a tutti gli operatori del settore: primo tra tutti, la sicurezza obbligatoria dei lavoratori. Vediamo bene se e quando se ne è soggetti.

Aggiornamento del 19 dicembre 2023: dopo aver consultato altri esperti, arrivando ad alti funzionari di Inail e di Inl, abbiamo integrato l’articolo con ottime notizie!

Aggiornamento del 15 febbraio 2024: il Ministero pubblica una guida, in cui conferma il nostro articolo. Vai in fondo all’articolo.

Passaggi chiave e fondamentali

Prima di entrare nel dettaglio, bisogna capire bene in quale perimetro ci si muove, così da comprendere anche cosa va fatto e quando va fatto, oppure da cosa si è esentati.

Punto 1 – Il lavoratore sportivo e non sportivo

Nel decreto 36/2021 vediamo definito che qualsiasi operatore che svolge prestazioni per enti sportivi a titolo oneroso, è un lavoratore. Perciò, qualsiasi cosa tu faccia e vieni pagato per farlo, ti rende lavoratore nel mondo dello sport.

Ci sono poi altre specifiche da tenere in considerazione, sempre nel decreto 36/2021: se rientri tra le sette figure tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) o tra quelle agli mansionari non ancora pubblicati di “altri tesserati”, puoi essere considerato lavoratore sportivo. Per ogni altro ruolo si è lavoratore generico, lavoratore non sportivo.

In quanto lavoratore sportivo, puoi essere contrattualizzato come autonomo con partita Iva “sportiva”, oppure come autonomo in co.co.co. “sportivo”, oppure con gli altri contratti ordinari.

Nei casi di lavoratore non sportivo, non puoi adottare le forme “sportive” ed agevolate, ma devi scegliere tra tutte le forme di contratto della normativa generale: autonomo Iva, co.co.co. ordinario, prestazione occasionale, voucher Prest.O, subordinato…

Punto 2 – il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il Decreto Legislativo 81/2008

Il D.Lgs 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, norma le procedure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo. Successivamente la 81/2008 è stata integrata dalle disposizioni riportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

La norma nasce con l’obiettivo di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. La stessa norma prevede vari livelli di tutele, di rischi, di obblighi e di deroghe, da valutare nelle specificità di ogni ambiente di lavoro.

Punto 3 – Cosa compete alle ASD e SSD?

La risposta è “tutto o niente!”, in quanto ogni realtà deve valutare la sua condizione rispetto alla tipologia di lavoratori, all’impegno richiesto da ognuno di loro, al compito affidato.

Fermo restando che, per quanto agli artt. 2043 e 2050 del Cod. Civile, il Legale Rappresentante dell’ente sportivo è responsabile per la tutela di ogni persona presente nel luogo sportivo, nei confronti dei lavoratori le cose cambiano a seconda della tipologia di contratto lavorativo.

Le domande che bisogna porsi sono le seguenti:

  1. C’è personale pagato?
  2. Ci sono lavoratori sportivi?
  3. Ci sono amministrativo-gestionali?
  4. Ci sono lavoratori dipendenti?
  5. Ci sono volontari?

In base alle risposte, si aprono diversi scenari.

Quando e come si applica la normativa di sicurezza

Tanti dirigenti di ASD e SSD sono stati presi da panico quando hanno scoperto di poter essere oggetto di obblighi di sicurezza.

CALMA RAGAZZI! Non si è soggetti a tutta la normativa, è doveroso ricordare, soltanto perché si paga un prestatore di lavoro: la normativa prevede diverse situazioni e diverse possibilità.

Dal momento che attivi un contratto di lavoro dipendente, quindi assumi un lavoratore subordinato, sei soggetto a tutta la normativa 81/2008 in base al tuo grado di rischio ed in base al numero di ore di impiego. Per questi rapporti di lavoro, bisognerà procedere alla stesura del DVR, nomina di RSPP e rappresentante lavoratori, formazione e addestramento del lavoratori, sorveglianza sanitaria, fornitura di DPI.

Le cose diventano più semplici quando abbiamo gli altri inquadramenti, quindi autonomi in P. IVA, Co.co.co. , volontari, Prest.O e collaboratori occasionali: in questi casi, non vi sono particolari obblighi di sicurezza da tenere conto in capo alla ASD/SSD.

In assenza di lavoratori subordinati , infatti, il datore di lavoro è esentato dai tanti obblighi ed oneri, che diventano facoltativi ed a carico dei singoli prestatori (vedi art. 21 del D.Lgs 81/2008). Quindi, un ente sportivo che contrattualizza P.IVA oppure Cococo, non deve fare nulla di nuovo sul tema sicurezza sul lavoro, se non le normali procedure di attenzione e buon senso a tutela dell’incolumità delle persone.

Integrazione del 19/12/2023 – Stessa cosa vale per i contratti Cococo degli amministrativo-gestionali: benché gli amministrativi, ad oggi, non siano lavoratori sportivi ma sono oggetto di cococo tradizionale, neanche per loro vale l’intera normativa di sicurezza sul lavoro quando questi operano negli uffici dell’ente sportivo!

Eh si, su questa tipologia di lavoratori si è commesso una “svista” clamorosa: i Co.co.co. “tradizionali”, sono rapporti di lavoro para-subordinato, che sono cosa diversa rispetto ai lavoratori dipendenti. Il lavoro para-subordinato è una via di mezzo tra subordinato e autonomo, un rapporto di lavoro con cui ci si impegna a svolgere attività lavorativa per un altro soggetto, coordinato ma senza vincolo di subordinazione! Il reddito conseguente, fiscalmente, viene considerato reddito da lavoro dipendente mentre il rapporto di lavoro resta, giuridicamente, autonomo!

Bisogna, quindi, non confondere il rapporto che si istaura tra datore e lavoratore (autonomo) e l’inquadramento fiscale del reddito (da dipendente).

L’equivoco nasce dalla presenza del termine “subordinato” insieme a “para”… potremmo dire, coniando un neologismo, che il Cococo è un “para-autonomo”!

Da ciò, possiamo affermare con convinzione che anche in caso di amministrativo-gestionali, le ASD e SSD siano esentate dagli obblighi del T.U. sulla sicurezza! Anche in questo caso vige art. 21 del D.Lgs 81/2008.

Cococo sportivi sotto o sopra i 5mila euro?

Su questo aspetto si apre un ulteriore punto di riflessione: il decreto correttivo bis, il D.Lgs 120/2023, specifica che per i lavoratori sportivi sotto soglia 5.000 euro, si applica quanto previsto all’art. 21 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che per questa casistica, non v’è dubbio della esclusione da obblighi di sicurezza sul lavoro in capo dai datori.

E quando il lavoratore supererà i 5mila? Qui il tema diventa più spinoso, si aprono molti aspetti di riflessione e valutazione.

A nostro avviso, tenendo conto che:

  • il lavoratore sportivo in cococo si presume autonomo fino a 24 ore di prestazione settimanale;
  • il lavoratore sportivo in cococo si presume autonomo a qualsiasi livello di pagamento delle prestazioni;

Anche al superamento dei 5mila euro il datore di lavoro non sarà oggetto di obblighi in sicurezza del lavoro. Su questo, comunque, aspettiamo ulteriori circolari e decreti.Tappeto B: Lotta Greco-Romana (U) & Libera (D) - Giorno 10 - Sera - Lotta | Tokyo 2020 ReplayTappeto B: Lotta Greco-Romana (U) & Libera (D) - Giorno 10 - Sera - Lotta | Tokyo 2020 ReplayVacanza in Alo Adige: arrampicare in montagna

Certificazione medica dei lavoratori sportivi?

Si fa un gran rumore sull’obbligo di certificazione medica per i lavoratori sportivi, commettendo alcuni errori. Di certo, i lavoratori devono ottenere la idoneità psico-fisica e adempiere alla sorveglianza sanitaria. Tutti? Come?

Abbiamo già detto che i subordinati sono soggetti a tutti gli obblighi, secondo le vie tradizionali.

Specifichiamo meglio cosa devono, invece, fare i lavoratori sportivi: ad oggi, nulla!
Per due motivi: sulla base dell’art. 21 della 81/2008 è un qualcosa di facoltativo ed a carico del lavoratore. Mentre per il decreto 36/2021 dovranno ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport in parallelo del Medico Competente, in base ai rischi individuati. Tuttavia… manca ancora un decreto attuativo in materia! Si attende ancora un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. cfr. art 32 D. Lgs. 36/2021

Concludendo, cosa devono fare ASD e SSD senza dipendenti?

Ad oggi, con il quadro normativo che abbiamo, gli enti sportivi che NON si avvalgono di lavoratori subordinati, devono curarsi di sono questi aspetti:

  1. Garantire, quando necessarie, la fornitura di attrezzature sportive conformi alle normative;
  2. Verificare l’idoneità tecnica dei lavoratori;
  3. Stimolare l’adozione di metodi di lavori sicuri, con eventuali DPI, informando su eventuali rischi;
  4. Tutelare l’incolumità di tutti i soggetti che entrano nei locali, viste le responsabilità dovute agli artt. 2043 e 2050 del Cod. Civile

Altri spunti di riflessione

Sappiamo bene quanto lo sport sia, a ragione, considerato un qualcosa a se stante, che richiede normative speciali e particolari. Non a caso, nel decreto 36/2021 nei punti dedicati alla sicurezza dei lavoratori, viene inserito l’inciso “ove applicabile“!

In aggiunta, è a carico di ogni Federazione sportiva valutare rischi e precauzioni attraverso i proprio regolamenti sportivi.

Allo stesso tempo, bisogna ricordare che lo sport gode del cd. rischio consentito: concetto coniato alla giurisprudenza con il quale si indica una scriminante atipica, cioè la possibilità nello sport di avere comportamenti che sarebbero illegali fuori dallo sport non incriminando autori di eventi lesivi avvenuti nel rispetto delle regole del gioco.

Per fare alcuni esempi:

  • nella vita quotidiana non è ammesso picchiare altre persone, mentre è indispensabile farlo negli sport di lotta;
  • nella vita quotidiana è sanzionato entrare in tackle, mentre nel calcio è consentito entro certi limiti;
  • nella vita quotidiana non è possibile correre sui veicoli oltre i limiti di velocità, negli sport motoristici invece vince chi va più veloce.

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Di conseguenza, pensando alla applicazione delle regole di sicurezza sul lavoro, appare immediatamente anacronistico imporre ad un atleta lavoratore sportivo di non correre in moto, andare piano in macchina, non colpire il pugile avversario, di fare la maratona senza pause obbligatorie… ve lo immaginate Yuri Chechi con corde di sicurezza e caschetto? Un sollevatore di pesi limitato a 25 kg? L’autovelox all’autodromo di Imola?

E’ evidente, quindi, che la corsa agli obblighi di sicurezza potrebbe risultare frettolosa, costosa, poco utile ed a tratti ridicola. A nostro vedere, meglio attendere l’evoluzione normativa. Non a caso, nel manuale degli ispettori della sicurezza nulla viene riportato in merito allo sport (aggiornamento di novembre 2023).

ULTIMA ATTENZIONE: tutto quanto scritto qui sopra vale fintanto che il rapporto di lavoro resti nel perimetro del lavoro AUTONOMO! Qualora, in sede di verifiche, si dovesse dimostrare che il reale rapporto di lavoro tra ASD/SSD e istruttori o amministrativi sia di natura subordinata tutto cambierebbe: la ASD/SSD risulterebbe violatrice sia delle norme sul lavoro che della sicurezza!

Qui sotto trovi una tabella riepilogativa!

Aggiornamento del 15 febbraio 2024

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una informativa dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” dove alla pagina 6 sancisce inequivocabilmente che in assenza di subordinati, non sussistono obblighi in forza della 81/2008, in quanto il T.U. Sicurezza investe tutti quei settore in cui sono impiegati lavoratori subordinati.

Precisazione, nel seguito del testo, che sono considerati subordinati anche i soci lavoratori di cooperative e società, gli utenti di formazione scolastica, universitaria e professionale, allievi di istituti di istruzione e formazione quando si faccia uso di macchinari, laboratori, agenti chimici e simili.

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7 commenti su “Lavoro sportivo e obblighi di sicurezza sul lavoro: obblighi reali, realistici, impossibili! –aggiornato 15/02/2024—”

  1. Salve,

    L’art. 21 dlgs 81/08 parla degli obblighi del LAVORATORE AUTONOMO (libero professionista per intenderci).
    Mentre gli obblighi del DATORE DI LAVORO / PRESIDENTE SONO ALL’ART. 17.
    Come è leggibile dall’art. 3 comma 4, il dlgs 81/08 si applica sia ai subordinati, sia agli autonomi e comma 12-bis ai volontari di asd.
    Quindi in presenza di lavoratori e volontari a prescindere dal contratto o dalla retribuzione che intervengono nei luoghi di lavoro della associazione, gli obblighi del Presidente sono evidenti e le sanzioni per inadempienza pure.

    Un abbraccio,
    Ing. Marco MIracolo
    Ngine Stp Srl – Servizi di ingeneria

    Q

    Rispondi
    • Grazie della tua risposta, che non fa altro che confermare quanto già indicato nell’articolo 🙂
      infatti:
      – per tutti i lavoratori si applica la normativa, ma con le varie specificità di ogni casistica
      – Volontari: art3 c12bis – si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 (quindi come per gli autonomi e cococo)

      anche leggendo risposte ufficiali a vari interpelli, si ottiene che in assenza di lavoratori subordinati ci sia poco di obbligatorio.

      Il D.Lgs 81/08 è molto vasto e va applicato con precisione, non in maniera generica e generalizzata.

      Rispondi
      • Salve,

        Consiglio di rivedere la tabella riassuntiva in quanto risultano delle indicazioni che a mio avviso sono fuorvianti per i non addetti ai lavori in quanto, come da me esposto precedentemente, il Datore di lavoro per OBBLIGO deve predisporre DVR e nominare o assumere incarico di RSPP in tutti i casi. L’unico caso è quello in cui lo stesso Presidente è l’unico lavoratore che opera nel perimetro dell’organizzazione e che da solo fa tutto (presidente, istruttore, segretario, amministrativo, pulizie, manutenzioni, utilizzatore di macchinari).
        Per quanto scomodo da dire, ma la sicurezza è una cosa seria e vale la pena di tutelarsi in quanto se si sbaglia sia applica il Codice Penale.

        Un abbraccio,
        Un abbraccio,
        Ing. Marco Miracolo
        Ngine Stp Srl – Servizi di ingeneria

        Rispondi
        • dopo aver consultato gli uffici competenti, siamo sicuri che la nostra tabella sia corretta. Chi si avvale di AUTONOMI non ha obbligo Dvr/Rssp.

          Rispondi
  2. Buongiorno,
    grazie per questo articolo molto chiaro e interessante.
    Noi avremmo un dipendente (impiegato responsabile del settore ginnastica) che però nella pratica lavora da casa per l’organizzazione dei corsi e le sue mansioni, ma opera anche in palestra da volontario. In questo caso tutto il discorso della sicurezza come viene inquadrato? In palestra non è considerato lavoratore subordinato?

    Rispondi
    • La doppia figura apre scenari e complicazioni, tra cui il divieto di essere volontari e lavoratori per la medesima ASD ex D.Lgs 36/2021. Divieto senza sanzioni, ma pur sempre vietato.

      E’ opportuno valutare una consulenza con un esperto in sicurezza.

      Rispondi

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