Abbiamo dedicato un po’ di tempo alla lettura dei documenti collegati al “Decreto Cura Italia”, nel quale sono previsti una serie di contributi a sostegno delle categorie costrette a non lavorare per tutto il periodo di isolamento causato dall’emergenza Coronavirus.
Vi esponiamo, con il supporto dell’ente di promozione ASI, tutto il quadro nel modo più chiaro e comprensibile possibile. In fondo all’articolo potrai registrarti per essere immediatamente informato di quando la procedura di richiesta avrà inizio.
Il provvedimento: 600 euro per il mese di marzo
L’indennità di 600 euro (una tantum, sul mese di marzo), prevista all’articolo 27 del D.L. 17 marzo 2020 – Decreto “Cura Italia”, è dedicata ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, viene estesa dall’art. 96 anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67 comma I lett. m) TUIR, inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali. Nella relazione al decreto è espressamente indicato che l’articolo 96 si rende necessario per non escludere le collaborazioni sportive dall’aiuto economico.
L’importo non concorre alla formazione del reddito e la gestione di tutta la procedura è affidata a Sport e Salute s.p.a. non prima, presumiamo, del 1° aprile 2020.
AD OGGI (22/03/2020) NON ESISTE ALCUN MODELLO DA PRESENTARE… occhio agli incantatori di serpenti!
Cosa si dovrà fare?
Il collaboratore sportivo, personalmente, dovrà autocertificare di avere i requisiti per accedere all’indennità (preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro): al momento possiamo supporre che alla domanda non andrà allegato alcun documento, ma tutta la pratica sarà semplicemente composta dall’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta, a pena di falso, la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. Solo in caso di controllo (a campione?) sarà necessario mostrare altri documenti.
Ricordiamo che i requisti per ottenere il sostegno finanziario sono due:
- che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett. m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. viene demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1 aprile 2020.
Bisogna dunque attendere le ulteriori specifiche per sapere come procedere alla richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse.
Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:
- le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
- le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni (regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva).
Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi.
A questo link trovi la guida ufficiale di Sport e Salute a tutti gli aiuti previsti.
Cosa si può fare, nel frattempo?
Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – possono utilizzare questo tempo per preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza la documentazione idonea a dimostrare, semmai necessario, il possesso dei requisiti.
Questo è l’elenco di quanto tenere in cartellina, secondo nostra esperienza e valutazione:
- copia della lettera di incarico;
- delibera del direttivo per l’incarico;
- tesseramento e qualifiche tecniche;
- ricevute di pagamenti pregressi, eventuali bonifici relativi ai pagamenti;
- CU anno precedente.
Le misure per i collaboratori sportivi titolari di partita IVA
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita IVA. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito.
L’art.27 del Decreto per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni:
- che la partita iva sia attiva alla data del 23 febbraio 2020
- che il libero professionista non sia titolare di pensione
- che il libero professionista non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
L’art.38 del Decreto per gli sportivi dilettanti titolari di partita IVA iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo -INPS gestione ex PALS richiede:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo,
- reddito non superiore a 50.000 euro
- non titolari di pensione.
A conclusione, ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter per essere tempestivamente informato sul momento che la procedura sarà attiva.
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Molto interessante. Teneteci informati sugli svilupi, grazie