Tormento per le ASD! Le collaborazioni sportive sono Co.co.co?

Con la pubblicazione della legge di Stabilità 2018, il chiacchiericcio mediatico degli addetti ai lavori che, già in fase progettuale aveva sollevato diverse perplessità sull’operatività delle norme in essa contenute, è diventato “quasi” realtà.

Le innovazioni della normativa tra cui la creazione delle società lucrative, l’innalzamento a € 10.000 della soglia esente dei compensi ai collaboratori sportivi, l’introduzione di una particolare forma di Co.co.co.  per i sodalizi sportivi organizzati (ASD , SSD e similari)… ha spinto la maggior parte dei cultori della disciplina a ritagliarsi – non sempre in maniera brillante – il ruolo di giurista o interprete delle norme, con il rischio di sostituirsi – in alcuni casi – addirittura al Legislatore, lanciando moniti e confezionando interpretazioni a dir poco autentiche.

Quest’oggi anche noi diciamo la nostra!

Innanzitutto preme rassicurare il lettore che, seppur ci si muova in un ambito normativo che definiremmo paludoso – quello sportivo appunto – dove nel tempo abbiamo assistito ad una stratificazione imponente di norme che, anziché semplificare l’esercizio della attività, spesso ne hanno compromesso addirittura l’applicabilità in quanto contrastanti tra di loro, ponendo attenzione all’esatta cronologia nel tempo delle norme e l’applicabilità delle stesse attraverso il ricorso alla gerarchia delle fonti, è possibile uscire felicemente da ogni situazione d’empasse.

Francesismi a parte è ora di verificare per l’appunto alcuni contenuti della legge di Stabilità.

Il consiglio? Partiamo sempre dalla lettura attenta della norma, evitando tecnicismi interpretativi, cercando invece di capire quali effetti giuridici si produrranno con la sua applicazione, valutando se ci sono elementi di collegamento con norme precedenti ovvero se si individuano talune dicotomie con altre disposizioni che, per qualche ragioni, non sono state abrogate dalla nuova formulazione legislativa, andando appunto – come dicevamo – a sovrapporsi, generando nei pensieri di chi deve applicarle tanti dubbi e mille perplessità.

L’argomento che oggi vogliamo trattare prende in esame i contenuti degli articoli 358 e 359 della legge 205/2017, ossia quelli che toccano il tema dei compensi ai collaboratori.

Partiamo, come abbiamo proposto, dalla lettura della norma così come è stata scritta.

Art. 358 Legge n° 205 del 2017

Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si tratta, in parte, di una norma di rinvio. Il rimando è al D.Lgs. 81/2015 (il Jobs Act) con particolare riferimento all’art. 2, comma 2, lett. d) che, ATTENZIONE, a sua volta richiama l’art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 242/1999.

Cosa dispongono questi articoli di legge? Vediamo insieme!

All’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 si legge che:

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

  1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

[…] d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 

Mentre l’art. 5, del D.Lgs. 242/1999 che declina le attribuzioni demandante al Consiglio nazionale del CONI comma 2, alla lettera a) recita :

Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

  1. a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche’ i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Terminiamo l’excursus normativo con l’Art. 359 Legge n° 205 del 2017

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Sai cosa sono i co.co.co?

Per completare il quadro della situazione ed avere piena cognizione delle cose, è opportuno anche sapere quali sono le caratteristiche di un co.co.co.

Leggiamo la definizione che ci viene offerta proprio dall’INPS sul proprio sito istituzionale:

I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro.

Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamentocon le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuitàche va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Veniamo al dunque!

Dopo analisi e comprensione dello scenario normativo possiamo con certezza dire che:

  • le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., così come le collaborazioni rese a fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative”, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i compensi derivanti da tali contratti, stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986. La soglia esente da tassazione è di euro 10.000, per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori. Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato.
  • i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche LUCRATIVE riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 dello stesso D.P.R..
  • In entrambi i casi non si applica la disciplina sulle “collaborazioni organizzate dal committente” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (trasformazione in contratto di lavoro subordinato) .
  • Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

Esistono altre forme contrattuali?

Ovviamente! In assenza di continuità e abitualità nell’esecuzione le prestazioni lavorative possono rientrare in due discipline oggi coesistenti e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5 mila euro) da ogni lavoratore:

  • il “lavoro occasionale”, disciplinato dall’art. 2222 c.c. con applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
  • il nuovo “lavoro accessorio” (L. 96/2017) che con il contratto telematico di prestazione occasionale ha sostituito l’ abrogata normativa sui “voucher”, con retribuzione oraria e contribuzione fisse, gestite tramite l’INPS.

In definitiva… Restano ancora dubbi!

Tutto questo intricato quadro normativo lascia ancora spazio ad una domanda: i Co.Co.Co. in ambito ASD e SSD senza fini di lucro dovranno rispettare tutti gli oneri burocratici quali l’iscrizione nel libro unico del lavoro, la comunicazione al centro per l’impiego ed il rilascio del cedolino paga?

Al riguardo, anche lo stesso CONI, interrogato sull’applicazione di tale norma  fa sapere, attraverso il presidente Malagò, che la scrittura della norma rende necessario un intervento interpretativo e, con questa consapevolezza, comunica di aver già preso contatti attraverso la propria Commissione fiscale con gli Enti competenti, sperando di ottenere in tempi brevi i chiarimenti auspicati, soprattutto in merito alla possibile semplificazione degli adempimenti ai quali saranno chiamate le ASD e SSD senza scopo di lucro.

Non ci resta pertanto che attendere dal CONI la definizione puntuale  di tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse federazioni e enti affiliati confidando nella prossima Giunta Nazionale convocata per il 12 marzo.

Concludiamo con un altro punto di domanda… Cosa accadrà dopo le elezioni politiche del 4 marzo? “… di doman non c’è certezza …” ci insegna Lorenzo De’ Medici!

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10 commenti su “Tormento per le ASD! Le collaborazioni sportive sono Co.co.co?”

  1. Ho un contratto cococo presso un’associazione sportiva con mansioni amministrative gestionali da poco interrotto. Vorrei sapere se ho i requisiti per richiedere la dis-coll. Grazie

    Rispondi
  2. Buongiorno,
    Trovo l’articolo molto interessante e volevo farvi una domanda:
    Sono dipendente pubblico, posso continuare a ricevere “compensi sportivi” da una ssd per svolgimento di attività sportiva dilettantistica (allenatore di nuoto)?
    Ovviamente ho tesseramento tecnico e la ssd è affiliata alla FIN.
    Grazie

    Rispondi
  3. Salve ,
    Ho un contratto Co.Co.co con un palestra Con società ASd ,
    Volevo sapere se devono iscrivermi alla gestione separata dell’inps per pagare contributi previdenziali

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  4. Salve, ci sono stati aggiornamenti dopo la giunta nazionale del 12 marzo? Nel frattempo è giusto avere stipulato contratti di collaborazione per gennaio e febbraio, con relativi compensi pagati, alla vecchia “maniera”? grazie mille
    ps. posso essere contattato in privato per avere la vostra assistenza grazie

    Rispondi
    • Al momento anche noi stiamo procedendo “alla vecchia maniera”, nell’articolo abbiamo esposto motivi che ci portano a non ritenere co.co.co. i contratti sportivi.
      Attendiamo una pronuncia del CONI per la metà di aprile. Staremo a vedere.

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  5. grazie, articolo molto chiaro. purtroppo mi sono rimasti ancora dei dubbi, come da voi specificato, a causa di questi vuoti nella normativa.
    spero a breve di leggere un nuovo vostro articolo che faccia ancora più chiarezza sui compensi erogati dalle asd

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