Compenso sportivo come unico reddito: è possibile?

A grande richiesta, oggi ci dedichiamo ad un argomento che interessa tutti gli operatori del mondo sportivo: è possibile svolgere come unica attività lavorativa quella di allenatore di uno sport dilettantistico?
Un maestro di ballo, un allenatore di ginnastica, un istruttore di karate, un istruttore di basket, un pugile, un allenatore di pallavolo,  ecc. ecc. possono vivere solo di quell’incarico?

I compensi sportivi possono essere unica fonte di reddito, se inquadrati nella regola dei famosi 7500 euro (oggi 10mila)?

Vorrei darti una risposta sintetica, un semplice SI oppure NO, ma sono costretto a fare una analisi approfondita dell’attuale quadro normativo. Se avessi fretta, in fondo all’articolo c’è la risposta ma ti consiglio di leggere tutto con attenzione per capire come giungo alla conclusione.

Cosa dice la Legge?

Sulla base di quanto indicato nella L. 342/2000 i compensi per attività sportiva dilettantistica godono di una specifica agevolazione, applicando per  tali emolumenti quanto all’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa,  i premi, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (quindi CONI, Federazioni, EPS, ASD, SSD), sono REDDITI DIVERSI. Questi compensi, secondo quanto all’art. 69, comma 2, del Tuir, non sono soggetti ad IRPEF se inferiori ad € 7.500 annui (dal 2018 la soglia è innalzata a € 10.000). Non sono nemmeno soggetti ad alcun onere previdenziale.

Non mi soffermo su come debba essere gestita tutta la procedura di collaborazione sportiva, che ormai dovrebbe essere nota a tutti (lettere di incarico, certificazioni, eccetera).

La norma base è stata integrata e modificata negli anni con la risoluzione n° 34/2001 dell’Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell’articolo 90 delle legge 289/2002 , l’articolo 35 comma 5  D.L. 207/2008, la risoluzione n° 38/2010 dell’Agenzia delle Entrate, giungendo a questa impostazione:

I compensi di natura sportiva dilettantistica possono essere erogati a tutti i soggetti le cui prestazioni siano riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza. Rientrano, perciò, nella fattispecie atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara, dirigenti, collaboratori amministrativo gestionali e qualunque altra figura permetta con il suo operato di realizzare manifestazioni sportive dilettantistiche e/o  il compimento della vita associativa e quindi funzionali alla promozione delle attività sportive dilettantistiche.

Conferma questo orientamento anche la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto sez. I con la sentenza del 13/04/2017, accogliendo il ricorso di una ASD e dei suoi dirigenti.

Redditi Diversi: cosa sono?

Il TUIR è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche. Gli articoli tra il 67 e il 71 sono dedicati alla voce Redditi Diversi, una categoria di redditi percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che non derivano da società commerciali oppure da lavoro dipendente o subordinato.

All’ art. 67 comma 1, infatti, definisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.”

Questi redditi, per definizione, non fanno parte delle tre grandi categorie di reddito ovvero quelle d’impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, comprendono invece i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, locazioni, plusvalenze, eccetera.

Se il legislatore indica che i compensi sportivi sono Redditi Diversi possiamo dire, per esclusione, che NON devono essere considerati redditi da attività di lavoro autonomo o dipendente. Ma pur sempre di redditi si tratta!

Lo stesso principio è enunciato dalla la Comm. trib. prov.le Grosseto sez. I con già citata sentenza del 13/04/2017.

A favore di questa nostra interpretazione abbiamo molteplici elementi:

  • Agenzia delle Entrate prevede l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui si abbia come unico reddito il compenso sportivo al di sotto di soglia 28.158,28 euro (fino al 31/12/2017).
  • La collaborazione sportiva non è lavoro subordinato: Il D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) art 2. Comma 2 lettera d) ed in seguito l’interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro, stabiliscono che sono escluse dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni sportive rese in favore di ASD, SSD, CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, se in attuazione degli scopi istituzionali delle stesse.
  • Istituzionalizzazione del Co.Co.Co. sportivo con i commi 358 e 359 della Legge di stabilità 2018. In attesa delle successive delibere e circolari di CONI e NIL sulla corretta applicazione delle norma, possiamo sostenere che, ed è opinione diffusa, viene definitivamente riconosciuta la forma di “lavoro sportivo dilettantistico”, pur preservandone vantaggi ed esenzioni sui contributi previdenziali e imposizioni fiscali. Sul tema abbiamo già scritto in articoli come questo e questo.

Anche illustri professionisti, tra cui Anastasio Guglielmo – avvocato, funzionario ispettivo presso la D.T.L. di Reggio Emilia – hanno realizzato pubblicazioni con lo scopo di chiarire un argomento in parte fumoso. Nel suo documento, reperibile a questo link, l’avv. Guglielmo espone come si possa ritenere che, incrociando norme e circolari, quantomeno i compensi entro la soglia esente non debbano essere ricondotti in redditi “professionali”.

Concludendo

La normativa italiana ha previsto la possibilità di pagamento delle prestazioni degli addetti allo sportivo dilettantistico con inquadramenti agevolati, in qualità di Redditi Diversi distinguendole da forme di lavoro autonome o subordinate. In più momenti sono stati individuate le figure che compongono il quadro dei collaboratori sportivi dilettantistici e si attende una ulteriore delibera CONI: sul sito CSEN, ad esempio, è reperibile a questo link una delibera, datata 18 novembre 2017, con la quale viene stilata un elenco di qualifiche e mansioni finalizzate all’esercizio della attività sportive dilettantistiche e quindi pagabili attraverso i contratti sportivi ex L. 342/2000.

Ne consegue, a nostra opinione, che nulla vieti di avere come unica forma si sussistenza il compenso sportivo dilettantistico.

C’è un però

Accade, raramente, che in sede di controlli e verifiche fiscali ci sia una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro aprendo una contestazione per lavoro irregolare. È evidente che sarà, nel caso, cosa buona e giusta avvalersi della difesa di legali davvero competenti (come i nostri …) per uscirne vittoriosi. Purtroppo, almeno una volta un giudice si è espresso sfavorevolmente nei confronti di ASD e collaboratore, come abbiamo raccontato in questo articolo.

Qual’è la tua esperienza?
Cosa ne pensi?
Commenta qui sotto ed esprimi la tua opinione!

Iscriviti alla nostra newsletter, riceverai i nostri aggiornamenti ed una guida gratuita.

Non useremo la tua mail per altri motivi e potrai cancellarti in ogni momento.
Autorizzazione all'uso dell'indirizzo e-mail *

49 commenti su “Compenso sportivo come unico reddito: è possibile?”

  1. Buonasera, alleno nel settore giovanile di una società di calcio professionistica di serie C per un compenso annuale di circa 9000€ annui. Quale forma di contratto dovrebbe essere utilizzata per l’erogazione del compenso pattuito (considerato che, essendo professionistica, non possono fare cococo sportivo o lettera di incarico) per evitare che vengano utilizzati rimborsi spese chilometri “mascherati”?

    Grazie

    Rispondi
  2. Buongiorno

    Sono un Allenatore di sci Alpino, lavoro per uno sci club (ASD).
    Il mio compenso è di 7500euro anno.
    Posso versare i contributi INPS e posso recuperare i contributi non versati degli anni passati?

    Grazie
    Buona giornata

    Rispondi
  3. Chiedo se il compenso percepito dal medico di Asd rientri nella casistica di esenzione da tassazione entro la soglia di 10.000. In caso affermativo chiedo se sia sempre vero o se dipenda dal “regime fiscale” del medico stesso. Mi spiego meglio:

    – se il medico è assunto a t. Indet presso struttura ospedaliera privata e collabora per qualche ora al mese con Asd per visite e certificati agli sportivi, il compenso percepito rientra nelle casistiche di esenzione (come ad esempio previsto per la figura dei “preparatori e assistenti”?

    – se invece il medico, oltre al lav subordinato ha anche p.iva per altre attività mediche che svolge presso altre strutture, il compenso (Inferiore ai 10.000) che riceve dalla Asd deve essere assoggettato a tassazione come “reddito professionale” previa emissione di fattura da parte del medico stesso? Non rientra nell’esenzione dei 10.000 in questo caso?

    Grazie

    Rispondi
  4. Buonasera,

    io non ho chiaro a chi mi posso rivolgere. quest’anno dovrei iniziare a fare segreteria con contratto di collaborazione sportiva e continuare anche delle ore di corso, il che mi porterebbe a superare la soglia dei 10 00.
    so che se si ha partita iva e si versa in un fondo previdenziale si abbassal’imponibile, è lo stesso nella Collaborazione?
    e poi, come e quando devo comunicare alle diverse asd con cui collaboro che ho superato o sto superando o supererò la soglia, per non creare problemi?
    Non ho trovato nessuno che mi sappia rispondere..
    grazie

    Rispondi
    • ciao!
      puoi svolgere i due ruoli nei confronti di ASD/SSD ed essere pagata attraverso il cd. compenso sportivo.
      Dal momento che supererai la soglia di 10mila euro dovrai comunicarlo attraverso la tua “ricevuta per collaborazione sportiva dilettantistica” nel momento che riceverai ogni pagamento oltre soglia. La ASD/SSD tratterrà le percentuali dovute tra irpef e addizionali, per poi versarle in quanto sostituto d’imposta. A te sarà pagato l’importo al netto di queste imposte.

      Non c’è modo di abbassare l’imponibile.

      Rispondi
  5. Buongiorno Sono un preparatore atletico che prende poco più di 10000 euro l’anno. Mia moglie fa un lavoro part time e il suo reddito complessivo e’ Inferiore al 70% della somma
    Dei due de reddito da dipendente, e’ possibile richiedere gli assegni familiari? Se si come è a chi si deve far domanda? Quali documenti e’
    Necessario portare?
    Grazie mille

    Rispondi
  6. Buongiorno, sono istruttrice presso una Asd ed è il mio unico lavoro, percepisco un compenso inferiore a 2840 euro, volevo sapere se il mio reddito va indicato nella richiesta di assegno x familiari a carico che fa mio marito.
    Inoltre ho letto che per questo tipo di reddito si risulta comunque a carico se non si superano i 10.000 euro?
    Ultima domanda, oltre alla lettera l’incarico la società deve comunicare all’ufficio del lavoro qualcosa?
    Grazie e buona giornata

    Rispondi
    • eccoci, scusa per il ritardo mai il tuo messaggio non era stato notificato.
      Puoi fare normale richiesta a sport e salute. Non c’è nessuna comunicazione da fare

      Rispondi
  7. Salve sono un’istruttore con lettera di incarico con entrate sotto ai 10.000 euro,dato che non posso lavorare per le restrizioni posso chiedere il blocco del mutuo come lavoratore autonomo oppure per altri motivi?!grazie.

    Rispondi
  8. Sono segretaria in una Asd con un compenso di 4200 euro annuo e sono a carico di mio marito, posso presentare domanda di compenso sportivo
    Grazie

    Rispondi
  9. Per quanto riguarda un collaboratore sportivo che è sotto la soglia dei 10.000 euro ma è il suo unico lavoro che tipo di lettera d’incarico ci vuole?

    Rispondi
  10. Buongiorno!
    Sono laureato in scienze motoria e sono patentato fir, quale preparatore atletico di rugby, collaboro anche con una asd e il reddito che percepisco dall’associazione e dalla fir è sotto la soglia dei 10.000€, visto che è l’unica fonte di reddito , chiedevo come devo fare per pagare la previdenza sociale per avere un futuro una eventuale pensione ? Grazie.

    Rispondi
    • Il compenso sportivo non prevede nessun onere previdenziale.
      Le opzioni sono due: cambio di contratto a favore di un contratto di lavoro “tradizionale” oppure una assicurazione privata a tuo carico.

      Rispondi
    • Bisogna valutare l’ISEE, quindi conviene rivolgersi ad una CAF, poiché i compensi sportivi sono tra gli elementi che compongono l’ISEE.

      Rispondi
  11. Salve, nella compilazione del modello di richiesta di assegni familiari vorrei sapere se il reddito da attività sportiva dilettantistica inferiore a 10.000 euro va inserito nei redditi di lavoro dipendente e assimilabili
    (quindi nella parte di reddito che deve essere almeno del 70%) o nella colonna dei redditi esenti (quindi non costituendo reddito utile per ricevere gli assegni). grazie

    Rispondi
    • Ai fini degli assegni familiari si considerano i redditi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Ciò comporta che se i compensi o i rimborsi forfettari superano l’importo di € 1.032,91 essi rientreranno nel calcolo del reddito del nucleo familiare utile per determinare il diritto alla percezione degli assegni familiari.

      Sulla corretta compilazione puoi provare a vedere qui: https://www.servizi-personale.infotn.it/imageserver/infotnprojects/vcc/doc/istruzioni_anf_18-19.pdf

      Rispondi
      • Grazie per la risposta, quindi se ho capito bene, se nel 2018 ho solo reddito da attività sportiva dilettantistica inferiore a 10.000 euro e quindi esente, non ho diritto agli assegni familiari perché il reddito di lavoro dipendente, essendo pari a 0, è inferiore al 70% del reddito totale del nucleo familiare (costituito esclusivamente da reddito esente).

        Rispondi
  12. Buongiorno, vorrei avere questa informazione. Se percepisco naspi ed inizio a lavorare come collaboratrice sportiva presso una palestra, perderò i restanti mesi di disoccupazione?

    Rispondi
    • nella Circolare INPS numero 174 del 23-11-2017 viene precisato che :
      ” Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi. “

      LINK

      Rispondi
  13. Salve, sono un istruttore scienze motorie, lavoro in più di una palestra con contratto a prestazione, volevo sapere la differenza tra la prestazione occasionale e il contratto di collaborazione sportiva, quale conviene? Grazie.

    Rispondi
    • la collaborazione sportiva dilettantistica permette di ricevere fino a 10mila euro annui in forma esente da tassazione, superati i 10mila sono soggetti alla aliquota irpef del 23% più addizionali. E’ riservata al settore sportivo dilettantistico, quindi ASD e SSD, verso collaboratori sportivi con abilitazione federale o ente di promozione. I laureati SM devono chiedere allineamento del titolo attraverso FSN, DSA, EPS. E’ sicuramente la più conveniente, se si rientra nella casistica.
      la prestazione occasionale è tassata da subito, con il già noto limite dei 5000 euro annui, non pone la condizione dell’abilitazione sportiva dilettantistica.

      Rispondi
  14. Scusate la domanda ma non ho capito una cosa. Esempio: dopo 10 mesi di questo tipo di contratto la collaborazione finisce per volere non mio ma dell’ente con cui collaboravo. Riceverò una disoccupazione?

    Rispondi
  15. Buongiorno vorrei chiedere mio figlio studente ha cominciato a lavorare per una associazione sportiva dove non supera 10 mila all’anno La domanda è lo devo togliere dai redditi come un figlio al carico visto che supera la scholia 4000? Un’altra domanda Nel caso che va in università e avrebbe affitto da detrarre si può fare dichiarazione redditi al suo nome dove detrae le spese di affitto come studente universitario? Grazie mille per le risposte

    Rispondi
  16. Buongiorno, mio marito ha un contatto parte time la mattina da impiegato con il commercio, mentre il pomeriggio ha iniziato un’attività con un’ass. Calcistica e recepisce un compenso sportivo, deve fare dichiarazione?devo comunicare all’INPS per integrazione del reddito per gli assegni familiari percepiti?

    Rispondi
  17. Buongiorno,
    ho un contratto di collaborazione sportiva con una società e altri due contratti, uno di collaborazione sportiva e l’altro di collaborazione amministrativa, con un’altra società.
    Vorrei sapere, nel momento che supereró i 10 mila, quale delle due società si dovrà occupare della ritenuta? E il compenso tassato é quello eccedente i 10 mila o tutto il compenso annuo?
    Grazie

    Rispondi
    • superata la soglia, ad ogni pagamento si dovrà applicare il 23% di ritenuta IRPEF più le addizionali comunali e regionali, solo per la quota eccedente i 10mila euro.
      tutte le ASD coinvolte dovranno svolgere le relative procedure.

      Rispondi
  18. Un informazione, percepisco busta paga con contratto sportivo indeterminato (addetta segreteria)di importo superiore ai 1500.00 euro , volevo finanziare l importo di 13.000 euro per l acquisto di un auto. Mi è stato negato con le seguenti parole: il contratto sportivo non ha alcuna validità! Non capisco…

    Rispondi
    • Dipende dagli istituti di credito: spesso al contratto sportivo non viene attribuita forte garanzia, viste le scarse tutele che offre. Prova a chiedere in altri uffici.

      Rispondi
  19. Buongiorno vorrei sapare se non supera i 10mila euro sono valido come un redditto? Ne anche non ho pagato il tasse di 23%. Grazie buona giornata

    Rispondi
    • il compenso in soglia esente non modifica il proprio status di “inoccupato” e/o di “familiare a carico”.
      però è considerabile quale garanzia per ottenere piccoli finanziamenti.

      Rispondi
  20. Sono un’istruttrice sportiva. Quest’anno ho avuto 3 cu da 3 società sportive diverse. Ho superato 10000 e nelle cu mi hanno già conteggiato le ritenute. Avendo 3 cu diverse devo presentare la dichiarazione dei redditi?

    Rispondi
    • I compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino ad euro 10.000,00 non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e quindi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi solo nel caso tu sia già tenuta a presentarla per altre motivazioni.
      Sui redditi eccedenti gli euro 10mila ma inferiori ai 30.658,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante. Anche in questo caso, se fosse unica fonte di reddito non bisogna presentare dichiarazione.
      Per i redditi eccedenti gli euro 30.658,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione anche nel caso di unico reddito.

      Rispondi
      • Buongiorno!
        Sono insegnante a tempo indeterminato.
        Collaboro anche con una ASD a livello organizzativo e volevo capire se il reddito che percepisco dall’associazione (sotto la soglia dei 10.000€) andrà a incidere sul mio reddito. In pratica, verrà tassata la cifra che percepisco?

        Rispondi
        • Le interpretazioni sono spesso contrastanti: a nostro avviso è possibile, come riportato nell’articolo, avere come unica fonte di reddito il compenso sportivo, se questo è congruo al proprio stile di vita.

          Rispondi
  21. Vorrei sapere nel momento in cui si supera i 10000 deve essere applicato il 23 viene tolto direttamente dal compenso del collaboratore?

    Rispondi
    • il compenso è da considerare lordo, quindi superando la soglia del 10mila euro il 23% dovrà essere sottratto al compenso erogato nei confronti del collaboratore.

      Rispondi

Lascia un commento