Dopo anni di incertezze, regimi transitori e proroghe, il panorama fiscale per il mondo associativo ha finalmente una rotta certa. Mettendo insieme Codice del Terzo settore e la Circolare n. 1 del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate abbiamo finalmente tracciati i confini operativi definitivi della Riforma del Terzo Settore.
Gestire un’Associazione di Promozione Sociale (APS) non è solo un atto di valore sociale: è una sfida gestionale che richiede visione e precisione. Sappiamo che la burocrazia può spaventare, ma con le nuove linee guida, quella che sembrava un labirinto si trasforma in un’opportunità di crescita e semplificazione. Considerate questo post come una prima bussola strategica: qui troverete le chiavi per ottimizzare la vostra gestione senza errori, trasformando gli obblighi in vantaggi competitivi.
1. La Riforma del Terzo Settore (CTS) in poche parole
Il Codice del Terzo Settore (CTS) non è solo un nuovo insieme di regole, ma un vero e proprio ecosistema che ha nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) il suo pilastro centrale. L’iscrizione al Registro è l’atto di nascita fiscale che distingue gli Enti del Terzo Settore (ETS) dalle semplici associazioni civili.
Secondo CTS e Circolare, la riforma poggia su fondamenta inderogabili:
- Finalità non lucrative: Il divieto assoluto di distribuzione (anche indiretta) di utili, assicurando che ogni risorsa alimenti il progetto sociale.
- Attività di interesse generale: Lo svolgimento delle attività elencate dall’Art. 5 del CTS per finalità civiche e solidaristiche, le AIG.
- Trasparenza e pubblicità: La piena conoscibilità dell’ente attraverso l’iscrizione al registro unico.
- Contributo dei volontari: le attività si realizzano tramite impegno prevalente di associati volontari
- Condivisione: Minimo 7 associati per essere iscriversi al RUNTS
Analisi tecnica: Blindate il vostro statuto e monitorate l’iscrizione al RUNTS. Non è un semplice onere burocratico: è la chiave d’accesso esclusiva a tutte le agevolazioni che vedremo. Restare fuori dal RUNTS oggi significa rinunciare volontariamente a semplificazioni ed oneri che possono mettere in difficoltà l’associazione.
2. I punti fondamentali per ogni APS: essere non commerciali
Test di non commerciabilità e le attività diverse
CTS e Circolare 1/2026 definiscono il “Test di non commercialità”, il parametro che decide davvero il destino di una APS.
Essere “ETS non commerciale” è la condizione che la stragrande maggioranza delle APS deve mantenere: per farlo le “Entrate non commerciali” devono essere sempre superiori alle “Entrate commerciali”.
Inoltre, bisogna rispettare un secondo parametro: le attività diverse devono essere secondarie, per autofinanziamento e strumentali alle AIG, e devono essere consentite da Statuto!! Le attività diverse devono essere inferiori al 30% delle entrate complessive e/o al 66% dei costi complessivi.
La Regola dei “costi effettivi” e il jolly volontari
Un’attività di interesse generale è non commerciale quando è svolta gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Potete includere spese dirette, indirette, generali, finanziarie e tributarie. Attenzione però: la Circolare (Nota 73) chiarisce un punto vitale: i “costi figurativi” (ovvero il valore economico delle ore prestate dai volontari) sono tassativamente esclusi dal calcolo dei costi per il test di non commercialità. Non potete gonfiare i costi usando il lavoro gratuito dei soci per restare sotto la soglia di commercialità.
La Regola del 6%: Il Margine di Sicurezza
Importante: la normativa prevede un “cuscinetto” di flessibilità. Le attività restano non commerciali anche se i ricavi superano i costi, a patto che:
- L’eccedenza non superi il 6%.
- L’eventuale scostamento superiore al 6% non si verifichi per più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Nota Bene: Questo periodo di tolleranza triennale decorre, per la prima applicazione, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Avete quindi tempo e spazio per calibrare la vostra gestione economica senza temere riqualificazioni immediate.
“I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.” (Circolare 1/E del 19 febbraio 2026, par. 2.2.1)

3. Focus APS: Servizi ai soci e agevolazioni specifiche
L’Art. 85 del CTS è il centro della vostra vita associativa. Ecco come proteggere le attività interne:
- Quote associative: Sempre non imponibili, senza eccezioni.
- De-commercializzazione dei servizi: I servizi resi ai soci e ai loro familiari conviventi (ed anche ai tesserati della stessa Rete nazionale del Terzo settore) in attuazione degli scopi istituzionali sono fiscalmente neutri, indipendentemente dal valore del corrispettivo!
- Somministrazione di alimenti e bevande: Se l’APS è riconosciuta dal Ministero dell’Interno, la somministrazione ai soci presso la sede è de-commercializzata quando strumentale alle AIG!
Riflessione strategica: Queste norme proteggono il “legame sociale”. Lo Stato riconosce che tra socio e associazione non esiste un rapporto cliente-fornitore, ma una partecipazione collettiva ed una condivisione di scopi.
4. La rivoluzione dell’Art. 86: Il nuovo Regime Forfettario
Se la vostra APS gestisce attività commerciali (es. somministrazione a terzi o vendita di beni), l’Art. 86 introduce un regime che potremmo definire “da sogno”. Abrogata l’opzione 398, arriva l’art. 86 ad offrire opportunità simili, se non migliori!
Le coordinate del vantaggio:
- Limite ricavi: Fino a 85.000 euro annui
- Coefficiente di redditività: Per le APS è un incredibile 3%. Significa che pagherete le tasse solo sul 3% del vostro fatturato lordo. È uno dei regimi più favorevoli della storia fiscale italiana.
- Semplificazioni massive: Esclusione IVA, esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla fatturazione elettronica (salvo poche eccezioni) e contabilità ridotta.
Confronto Regimi: Scegliete la Semplificazione
| Caratteristica | Regime Ordinario (TUIR Titolo II, Capo II) | Regime Forfettario Art. 86 |
| Determinazione Reddito | Analitica (Ricavi – Costi) | Forfettaria (3% dei Ricavi) |
| Gestione IVA | Ordinaria (Versamenti e Dichiarazioni) | Esclusione Totale |
| Tenuta Documenti | Registri IVA, Libro Giornale, Inventari | Solo numerazione e conservazione fatture |
| Fatturazione | Elettronica Obbligatoria | Esonero |
5. E per chi ha solo il Codice Fiscale? Conferme e Avvertimenti
Se la vostra APS sceglie di non avere Partita IVA e di non fare attività commerciale abituale, la Circolare 1/2026 conferma benefici essenziali, ma con condizioni precise:
- Entrate non commerciali: L’associazione ha entrate non commerciali per le quote versate dai propri soci, famigliari conviventi, tesserati, le erogazioni liberali, contributi pubblici; per entrate da terzi con marginalità 6% è, ad oggi, riteniamo indispensabile avere partita IVA.
- Raccolte Fondi Occasionali: Restano esenti, ma la gestione deve essere rigorosa. Dovete redigere un rendiconto specifico e separato per ogni raccolta, da inserire obbligatoriamente nel bilancio. Non basta una nota generica: serve trasparenza totale su entrate e uscite di ogni singolo evento.
Conclusione: Guardare al futuro con serenità
La riforma è ora pienamente operativa. Gli strumenti per gestire un’APS in modo snello e sicuro ci sono tutti: dal margine del 6% al regime forfettario al 3%. La chiarezza della Circolare 1/2026 permette finalmente di pianificare senza la paura di controlli basati su norme ambigue.
“Oggi non basta più la diligenza del buon padre di famiglia! Servono competenze, serve studio ed applicazione”
La domanda che vi pongo è semplice: “La vostra associazione è pronta a sfruttare i nuovi regimi forfettari del 2026 o rischia di restare imbrigliata in vecchi schemi mentali, sprecando risorse preziose?”
ASD Fisco Sicuro è al tuo fianco per mettere in sicurezza il futuro della vostra APS: transizione definitiva al RUNTS, ottimizzare la gestione del regime Art. 86,consulenza su misura. Non lasciate la vostra missione sociale in balia dell’incertezza!