Decreto Dignità: cambio di rotta sullo Sport

Uno dei primi provvedimenti del nuovo Governo nazionale è il cd Decreto Dignità che ha, tra le tante, abrogato i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della Legge di Stabilità 2018.
Sono bloccate sul nascere, perciò, le discusse società lucrative e sono nuovamente escluse le collaborazioni sportive dall’alveo dei Co.co.co. Non entriamo per nulla nel merito della scelta di istituire ed abrogare la SSDL, in quanto le osservazioni sarebbero squisitamente politiche e non di applicazione della norma, al contrario vogliamo toccare ancora l’argomento del lavoro sportivo secondo L. 342/2000.

Il Decreto

A questo link è possibile visionare l’intero provvedimento. Noi riportiamo solo l’art. 13 – Societa’ sportive dilettantistiche, che è quello che ci interessa più da vicino:

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’ soppresso.
4. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le societa’ e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimentoal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Era prevedibile?

Chi ci ha seguito in questi mesi ha già avuto più volte modo di conoscere il nostro punto di vista e le obiezioni all’inquadramento dei contratti sportivi dilettantistici nella forma dei Co.co.co. Ti invitiamo alla lettura l’articolo con la nostra analisi approfondita che trovi a questo link, in cui spieghiamo perché riteniamo che la norma non poteva essere applicata.

Resta, ad oggi, la critica alla collaborazione sportiva dilettantistica per l’assenza di garanzie, tutela del lavoratore, previdenza pensionistica: la forma senza oneri e particolari obblighi ad esclusione dell’IRPEF superata la soglia esente (confermata a 10mila euro), consente al settore sportivo di gestire con semplicità premi, compensi e rimborsi, lasciando scoperto ogni aspetto in materia di diritto dei lavoratori, seppure possano rappresentare l’unica fonte di reddito della persona coinvolta (leggi qui).

Quali alternative, oggi, per il lavoro sportivo?

Obiezione sollevata da molti, a cui rispondiamo così: è bene ricordare ed evidenziare che per le ASD e SSD non c’è divieto di utilizzare altre forme di contratto e di pagamento per le prestazioni dei propri collaboratori. A seconda delle mansioni, della durata del rapporto, delle garanzie ritenute necessarie, è possibile scegliere tra le diverse tipologie previste dalla Legge: lavoro subordinato, co.co.co., voucher, collaborazione professionale con P. IVA. Leggi qui per un’ulteriore riflessione.
Ne parlavano qualche giorno fa con un dirigente di ASD che voleva fornire contratti con maggiori garanzie ai propri collaboratori chiedendo espressamente “Potranno chiedere un finanziamento?”. La risposta, ovviamente, è SI: i collaboratori di ASD possono siglare contratti con maggiori o minori garanzie, è una libera scelta dei soggetti coinvolti nella trattativa. Esiste anche un Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori sportivi!

In conclusione

Siamo tornati indietro di qualche mese, avevamo già detto che nulla era cambiato rispetto al 2017 e così è oggi!
I compensi sportivi hanno visto solo l’innalzamento della soglia esente da IRPEF a 10.000 euro.
Le puntate di questa saga non sono terminate, però, visto che il Decreto Legge deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni: tutto può ancora accadere nei Palazzi! Non perderci di vista, ti aggiorneremo puntualmente!

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