Lavoro sportivo. Partita IVA e monocommittenza: si può fatturare ad una sola ASD/SSD?

La riforma del Lavoro sportivo è alle porte, salvo soprese tra qualche mese sarà in vigore.
Un tema del quale si discute tra addetti ai lavori è la mono-committenza per lavoratori sportivi con P. IVA: può un lavoratore sportivo, dal 2023, fatturare verso una sola ASD/SSD? Nessuno si sbilancia a dare risposta certa… Noi vogliamo provarci!
Hai fretta? Riteniamo con buona certezza che il problema di lavorare con P.IVA verso una sola ASD non si ponga. Leggi l’articolo per capirne i motivi. Per comprendere le riflessioni, i dubbi e le soluzioni, dobbiamo tornare indietro nel tempo.

False partite IVA: Legge Fornero e Jobs Act

Inizialmente, la presunzione di subordinazione è stata introdotta nel 2012 dalla Riforma del Lavoro Fornero (al comma 26 dell’art. 1 della legge 92/2012) per smascherare quei contratti di lavoro che dietro Partite IVA (finte), collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto nascondevano veri e propri contratti da dipendenti, eludendo le dovute tutele.

La suddetta norma stabiliva tre condizioni per far presumere la subordinazione di una partita IVA, una co.co.co. o un progetto:

  1. Durata: se la collaborazione presso lo stesso committente supera gli 8 mesi per 2 anni consecutivi;
  2. Fatturato: se per 2 anni consecutivi l’80% dei compensi del collaboratore sono derivati dallo stesso committente;
  3. Luogo: se il collaboratore usufruisce di postazione fissa presso il committente.

Se si verificavano almeno due delle suddette condizioni si andava ad applicare il regime della monocommittenza, aprendo a verifiche con la presunzione di lavoro dipendente. Facevano eccezione le attività professionali che richiedono un’iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati. Restava, naturalmente, il diritto di difesa con onere di prova del committente.

L’avvento del Jobs Act interviene, modificando la Legge Fornero, rafforzando la presunzione di subordinazione: dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni di tipo parasubordinato (cococo/cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (P. IVA) sono considerate come lavoro subordinato “qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro”. I contratti a progetto vengono aboliti e vengono poste le seguenti condizioni alla presunzione di subordinazione:

  1. Prestazione di lavoro esclusivamente personale: il lavoratore autonomo per essere tale non deve avere collaboratori, non entra stabilmente nella struttura aziendale e non può essere sostituito;
  2. Continuativa: la collaborazione non ha una durata limitata, relativa alla singola opera;
  3. Ripetitive ed organizzate dal committente rispetto a luogo imposto e orario di lavoro fissi.

Capiamo quindi che le “false Partite IVA” dopo il Jobs Act sono collaboratori esterni che hanno un orario e una sede fissa, lavorano per conto di un unico committente e, spesso, hanno dovuto aprire la Partita IVA su esplicita richiesta dell’azienda. Si tratta, ovviamente, di un abuso che, in seguito alla riforma del lavoro, è soggetto a sanzioni. Il lavoratore costretto ad aprire Partita IVA, pur di non perdere la possibilità di collaborare con l’azienda, viene infatti tutelato, mentre il committente “furbetto” dovrà provvedere alla sua assunzione, corrispondere gli arretrati relativi alla retribuzione, alla fiscalità e alla contribuzione, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, pagare pesanti sanzioni.

Tuttavia, l’art. 2 comma 2 del D.lgs. 81/2015, esclude l’applicazione delle norma (e quindi i limiti di monocommittenza):

  • se la collaborazione è prevista dal CCNL o siglata dai sindacati, al fine di venire incontro a specifiche esigenze del settore;
  • se la prestazione è resa da lavoratori iscritti all’Albo professionale;
  • se l’attività è svolta per conto di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, solo se in relazione alle loro funzioni;
  • se la prestazione è resa a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
  • se la prestazione ha ottenuto la certificazione dei requisiti presso le commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.

A completamento dello scenario, lo stesso decreto di riforma indica espressamente all’art. 25 comma 2 che “l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto […] di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative […]”. 

Perciò, per il vasto settore sportivo dilettantistico, possiamo dire con convinzione che la questione della monocommittenza non sia un limite ed un argomento su cui dubitare. 

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10 commenti su “Lavoro sportivo. Partita IVA e monocommittenza: si può fatturare ad una sola ASD/SSD?”

  1. Buongiorno, un lavoratore sportivo con la P.IVA, oltre a fatturare ad una A.S.D. svolge l’attività presso un’associazione culturale (non A.S.D.) per i quali dovrà emettere fattura. Hai fini del calcolo dell’esenzione contributiva fino a 5.000,00 euro e della tassazione fino a 15.000,00 euro, come ci si deve comportare per i compensi fatturati all’associazione culturale non sportiva?

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  2. Buongiorno.
    Ho partita iva ( +Iva, – Ritenuta ,- Enpals) che utilizzo come coreografo per eventi.
    Lavoro anche per una società ASD come tecnico di pattinaggio .
    Posso avere un contratto Cococo da parte di quest’ultima?

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    • riteniamo di si, il codice ATECO della tua partita IVA sembra destinata ad una finalità diversa. Per precisione, bisogna controllare con il numero esatto.

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  3. Salve, volevo sapere se non era un disturbo se un collaboratore, avente rapporto di collaborazione fino a giugno con una SSD, può aprire partita iva e applicare il regime forfettario fatturando esclusivamente alla SDD con la quale era in collaborazione precedentemente.
    Grazie mille

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  4. Salve,
    gentilmente, volevo sapere se un lavoratore sportivo professionista può aprire una Partita Iva e fatturare ad un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) un importo inferiore ai 5000 euro? Che contratti può stipulare un lavoratore sportivo con una associativa sportiva dilettantistica?
    Attendo un Vostro riscontro, saluti
    Sebastiana

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