Abbiamo in Gazzetta Ufficiale da qualche giorno il decreto correttivo bis relativo alla riforma dello sport dilettantistico e del lavoro sportivo. Tutto confermato quanto già anticipato nel nostro articolo del mese scorso (vedi qui). E’ il momento, quindi, di fare il punto della situazione per programmare bene la nuova stagione sportiva 2023-2024. Buona lettura!
Statuti sociali
Sappiamo bene che tutte (o quasi) le ASD e SSD dovranno adeguare i loro statuti alle nuove norme, passando da assemblee dei soci, atti notarili (le SSD), consulenze ed agenzia delle entrate. La buona notizia è che fino al 31/12/2023 le registrazioni degli aggiornamenti sono esenti dalla imposta di registro di euro 200. Nei nuovi Statuti bisognerà normare ed enunciare (soprattutto):
- l’esercizio in via principale di attività sportiva dilettantistica e la possibilità di effettuare attività secondarie e strumentali,
- il riferimento al nuovo registro nazionale delle attività sportive,
- l’assenza di fine di lucro,
- l’incompatibilità degli amministratori,
- il diritto di voto ai soci minorenni.
Le sedi operative delle ASD e SSD
Mentre prima del correttivo si aveva un’orientamento non ufficiale su questo argomento, oggi possiamo affermare con certezza ed anche un certo sollievo che ASD e SSD possono collocare le loro sedi operative in tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Più libertà, quindi, alla realizzazione di attività sportive in luoghi che da un punto di vista pratico sarebbero utilizzabili ma che per motivi burocratici potevano non esserlo: pensiamo a terreni agricoli dove realizzare piste da motocross, ad esempio, o capannoni industriali dove svolgere sport indoor.
Resta aperto, e bisognerà interfacciarsi con il proprio Comune, il tema delle procedure di Scia, Suap ed altre autorizzazioni. Su questo ogni zona ha le sue regole.
Il lavoro sportivo
Tutti dovremmo ormai conoscere le nuove regole del lavoro sportivo, ne abbiamo scritto già tanto, però meglio un brevissimo riassunto.
Dal 1° luglio 2023, gli enti sportivi possono avvalersi di risorse umane secondo queste possibilità:
- Volontari a titolo gratuito: coloro che si mettono a disposizione senza ricevere alcun compenso, per spirito di volontariato, a cui si possono erogare esclusivamente rimborsi spese e premi.
- Lavoratori sportivi: coloro che rientrano tra le figure tipizzate, che prestano la loro attività lavorativa a titolo oneroso. Possono essere:
- Cococo sportivi
- Cococo amministrativo gestionali
- Partita IVA
- Altre forme di lavoro ordinario (occasionale, subordinato, …)
Per i lavoratori sportivi (partita iva oppure co.co.co.) sono previste tre soglie contributive e/o fiscali:
- 0-5000 euro: esenzione totale
- No INPS, No IRPEF,
l’INAIL con il correttivo bis resta solo per gli amministrativi
- No INPS, No IRPEF,
- 5001-15000 euro: contributi INPS e assicurativi obbligatori
- Co.Co.Co.: Inps (IVS) 25%, assicurativi minori (malattia, maternità, DiColl) 2,03%; Con altre assicurazioni obbligatorie solo il 24% IVS
- IVA: Inps (IVS) 25%, assicurativi (malattia, maternità, Iscro) 1,23 %; Con altre assicurazioni obbligatorie solo il 24% IVS
- Agli amministrativo-gestionali si versa anche INAIL
- Oltre i 15mila euro: contributi INPS, assicurativi obbligatori, IRPEF
- Per i Co.Co.Co. si dovranno attivare tutte le procedure tipiche dei Co.Co.Co. ordinari
- Le P.Iva applicano la forfetizzazione Irpef “da zero” solo sulla parte oltre 15mila euro.
- Agli amministrativo-gestionali si versa anche INAIL
Tutto ciò porta a diritti e garanzie, quali previdenza pensionistica, malattia, infortuni, maternità ecc ecc a vantaggio di tutti i lavoratori, con alcuni evidenti costi (non così elevati in verità) ed alcune procedure di segreteria da compiere.
NB – fino al 31/12/2027 l’aliquota INPS-IVS è ridotta del 50%, per i lavoratori sportivi ed anche per gli amministrativo-gestionali.
Nel correttivo bis troviamo una importante integrazione alla definizione di “lavoratore sportivo”, ovvero: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati nel successivo articolo 25”.
Escludendo dalle opportunità del lavoro sportivo i professionisti ad albi – “Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” – ora è definitivo che il lavoratore sportivo deve essere tesserato oltre che essere qualificato per il ruolo assegnatogli.
Oltre alle sette figure elencate ci saranno altri ruoli ed altre mansioni che verranno stabilite da FSA e DSA, nei loro regolamenti tecnici, e saranno poi autorizzate dal Dipartimento per lo Sport che ne pubblicherà elenco.
Gli altri provvedimenti del correttivo bis a favore del lavoro sportivo sono:
- Innalzamento a 24 ore medie settimanali per i Cococo del limite di presunzione di lavoro autonomo;
- Tutti i Cococo, fin dal primo euro, sono soggetti a comunicazione obbligatoria Unilav;
- Esclusione totale, per i lavoratori sportivi, degli obblighi INAIL (tranne gli amministrativo-gestionali);
- Per i lavoratori sportivi, da euro zero fino a soglia 15mila euro, le comunicazioni sono realizzabili attraverso il RAS, entro il giorno 30 del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
- Gli amministrativi godono delle tre soglie di esenzione/agevolazione Inps e Irpef, ma non delle semplificazioni. Dal punto di vista burocratico, i cococo amministrativo-gestionali sono trattati come i cococo ordinari (Inail, Lul, buste paga, sicurezza…).
- Le stesse comunicazioni, per l’anno 2023 periodo luglio/settembre, si possono realizzare entro il 31/10 senza sanzioni;
- Volontari e P. IVA non sono oggetto di comunicazioni obbligatorie;
- Le P. IVA godono del regime sportivo anche fatturando a persone fisiche, purché siano tesserati sportivi;
- Esenzione IRAP, per tutti i cococo nell’area del dilettantismo fino ad euro 85mila.
- I lavoratori sportivi dovranno sottoporsi a controlli medici, attraverso visita medico-sportiva, secondo regole oggetto di un successivo decreto.
- Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, quantomeno per i lavoratori entro i 5mila euro.
- Limite di euro 150 mensili ai rimborsi forfettari nei confronti dei volontari, nessun limite ai rimborsi dettagliati.
- Silenzio assenso per le autorizzazioni ai dipendenti pubblici allo svolgimento di lavoro sportivo.
Altre semplificazioni ed aiuti
Asd e Ssd non devono più presentare il modello EAS!! Finalmente ci si libera di una procedura che, a nostro dire, aveva ben poco senso ormai.
Viene previsto un contributo a favore di ASD e SSD per i versamenti previdenziali del periodo luglio/novembre 2023, se nel periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno precedente a quello di erogazione, hanno “conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiore a euro 100.000”. Bisogna attendere un nuovo decreto attuativo per conoscere le modalità di erogazione. Di certo queste ASd e SSD dovranno depositare i loro bilanci del RAS.
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Buongiorno,
attualmente lavoro in due società sportive e non ho capito e neanche le società se tutte e due possono farmi due contratti cococo sportivi, uno per una e uno per l’altra.
Se non si possono fare, cosa devo fare? Aprire per forza la partita IVA?
Grazie
puoi avere più cococo 😉
Ciao,
volevo chiedere:
– ad ottobre 2023 posso pagare il compenso di settembre 2023 ad un istruttore inquadrato con cococo sportivo o partita iva ai sensi della riforma dello sport anche se l’asd non ha ancora adeguato lo statuto alla riforma stessa?
Grazie
si, certo
Buongiorno,
se una asd collabora con un istruttore che ha la partita iva, il contratto va comunque registrato nel RAS? il certificato penale va richiesto?
ras no
certificato si