CORONAVIRUS, DECRETO RILANCIO, ASD/SSD E AFFITTI

Il coronavirus ha bloccato lo sport per tre mesi, in alcuni casi anche quattro, producendo zero entrate, voucher, rimborsi, bollette, affitti.. molte spese si sono potute evitare, altre no.

Il settore è preoccupato e chiede aiuto per affrontare il periodo e non ritrovarsi costretti a chiudere: le attività riprendono, è vero, ma sappiamo bene che il grosso del movimento sportivo si svolge nel periodo invernale e primaverile.

Molte difficoltà, alcuni aiuti

In questo periodo il Ministro Spadafora ha annunciato (e applicato in gran parte – cosa a cui non siamo così abituati, vero?) diverse forme di contributo e sostegno al settore sportivo, partendo dai 600 euro per i collaboratori, passando ai mutui agevolati con il Credito Sportivo, avviando una erogazione di contributi a fondo perduto che inizia il 15 giugno (contributi che saranno erogati e parametrati proprio sull’ammontare degli affitti).

Una nota di difficoltà fortissima è, tuttora, quella degli affitti, sia in caso di strutture pubbliche che di strutture private. Sappiamo che le norme prevedono già delle possibilità di trattativa, nel nostro Pack abbiamo già fornito un esempio di richiesta da presentare ai proprietari per avviare una procedura di sospensione e riduzione degli affitti. Si aggiunge a questo quanto indicato dal Decreto Rilancio, che ribadisce un diritto di riduzione delle rate di affitto e la possibilità di dilazione.

Affitti e decreto rilancio: cosa si può fare?

Tante Asd ci chiedono un parere, un consiglio, una soluzione e quindi abbiamo deciso di rafforzare le nostre competenze in materia intervistando un avvocato civilista che quotidianamente lavora a casi del genere. È bene ricordare che ogni caso merita in concreto la giusta attenzione, cerchiamo però di fare chiarezza sull’art. 216 del decreto legge n. 34/2020 previsto in materia di canoni di locazione dovuti dalle associazioni sportive.

È opportuno precisare che la norma in esame non è ancora stata convertita in Legge, il che significa che le specifiche in essa contenute potrebbero subire qualche modifica o precisazione in sede di conversione, pur non snaturandosi.

Spoiler: con l’avvocato Anna Giulia Ghislanzoni ci siamo trovati d’accordo su tutto, da subito, tranne che su un punto.
Continua a leggere l’articolo.
😉

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Redazione: Grazie Avv. Anna Giulia Ghislanzoni per aver accettato di condividere con noi ed i nostri lettori il tuo sapere. Ti chiediamo come prima cosa di spiegare l’inquadramento della norma, il perimetro in cui ci si sta muovendo quando cerchiamo possibilità di riduzione degli affitti relativi ai mesi di chiusura forzata.

Avv. Ghislanzoni: Il decreto rilancio (decreto legge n. 34/2020) ha previsto una serie di misure a tutela di imprese e privati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, l’art. 216, “disposizioni in tema di impianti sportivi”, è dettato in tema di ripresa delle attività sportive.
La norma tratta dei rapporti di locazione (gli “affitti” nel linguaggio comune) aventi ad oggetto capannoni o impianti destinati all’uso sportivo: si vuole così tutelare chi opera nel settore sportivo che, in conseguenza del lock down, ha visto bloccata la propria attività – con conseguente assenza di ricavi – ma si trova in ogni caso costretto a pagare il canone di locazione.

Redazione: l’art. 216 è diventato immediatamente famoso perché stabilisce una serie di diritti e possibilità a favore delle ASD e SSD, sia che utilizzino impianti pubblici che privati. Aiutiamo i lettori a capire quali opportunità hanno.

Avv. Ghislanzoni: L’art. 216 distingue le tutele a seconda del soggetto proprietario dell’impianto sportivo: se si tratta di impianti pubblici (di proprietà dello stato o di regioni, comuni, ecc…) in concessione oppure di impianti di privati dati in locazione.

Per gli impianti pubblici in concessione ad associazioni/società sportive:

  • sono sospesi, fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione/concessione. Ciò significa che da marzo fino a giugno non si è tenuti a pagare alcun corrispettivo, spostandosi in avanti la relativa scadenza;
  • il saldo dei canoni sospesi (per i mesi da marzo a giugno) potrà essere versato entro il 31 luglio 2020 in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (pertanto in quattro rate da luglio ad ottobre 2020);
  • su richiesta dell’associazione sportiva, è possibile richiedere la modifica delle condizioni dei contratti in scadenza fino al 31 luglio 2023, ad esempio modificando la durata o l’importo dei canoni dovuti.  In tal caso non esiste però alcun obbligo dell’ente pubblico a concedere le modifiche richieste, che dovranno essere concordate tra le parti.

Per gli impianti sportivi di privati:

  • L’associazione sportiva ha diritto di richiedere al proprietario la riduzione dei canoni di locazione dovuti per i mesi da marzo a luglio 2020. Anche in tal caso non esiste un obbligo del proprietario a concedere la riduzione, che dovrà essere concordata tra le parti;
  • Non esistono indicazioni specifiche (ad esempio moduli precompilati, istanze online o simili) sulle modalità di richiesta della riduzione di canone: pertanto a parere di chi scrive questo può avvenire solo mediante un accordo fra le parti;
  • L’importo della riduzione minimo previsto dal decreto Rilancio è pari al 50% del canone mensile. Tuttavia, l’associazione può provare di aver subito un maggior danno in conseguenza del Covid-19 e richiedere, quindi, una riduzione maggiore del canone.

Redazione: Che si debbano versare canoni di concessione per impianti pubblici o per locazione di impianti privati, quindi, ogni ASD e SSD ha la forza di avviare una trattativa che vada a creare condizioni contrattuali sostenibili in questo momento di interruzione e lenta ripresa delle attività, in forza non solo di questo decreto ma di previsioni già in Codice Civile. La percentuale indicata dal legislatore pare la giusta mediazione tra gli interessi delle parti, che si troveranno in ogni caso a “perderci qualcosa”. L’unica via percorribile, per evitare scontri che facciano perdere tempo e energie, è una attenta trattativa. Cosa dire al proprietario? Quale tutela ha il locatore (il proprietario)?

Avv. Ghislanzoni: Facciamo un esempio per chiarire in cosa consiste il “maggior danno” di cui parla il decreto Rilancio: in conseguenza del lock down tutte le associazioni sportive sono state costrette a chiudere per tutto il mese di aprile. Comunicando tale circostanza al proprietario, l’associazione dimostra di aver subito un danno maggiore e potrà richiedere di non pagare l’intero canone per il mese di aprile. Come detto, occorrerà trovare un accordo con il proprietario sull’importo della riduzione (è infatti alquanto improbabile che il proprietario acconsenta a non ricevere alcun corrispettivo).

Il decreto, però, non prevede alcuna norma a tutela dei proprietari dell’immobile: questi ultimi, qualora decidano di concedere la riduzione nei canoni di locazione (a cui, si ripete, non sono obbligati) non hanno diritto di recuperare altrove tali importi. A loro parziale vantaggio c’è la riduzione dell’imponibile ai fini della tassazione sulla locazione (ndr minore è l’importo dell’affitto, minor tasse dovrà pagare)

Redazione: secondo le nostre ricerche in merito, c’è un possibile punto a sfavore delle ASD nella realizzazione della trattativa: la norma potrebbe non applicarsi ad immobili con codice catastale diverso da quello per le strutture sportive (C4 e D6), benché le associazioni possano istituire le loro sedi operative in molteplici categorie catastali.

Avv. Ghislanzoni: la norma non fa distinzioni in base alla categoria catastale dell’immobile in cui l’associazione sportiva svolge la propria attività: ritengo che sia quindi possibile chiedere la riduzione indipendentemente dall’accatastamento degli impianti (ndr anche qualora siano accatastati come C1, C4, D6 …)

Redazione: abbiamo già detto che il Codice Civile prevede la possibilità di modificare le condizioni contrattuali, sospendere le rate per un determinato periodo. Le associazioni che stiamo aiutando hanno già presentato una lettera.

Avv. Ghislanzoni: Confermo: in aggiunta alle norme del decreto rilancio, resta salva la possibilità per le associazioni sportive di richiedere al proprietario dell’impianto una modifica delle condizioni contrattuali. L’associazione potrebbe quindi richiedere una riduzione del canone di locazione anche diversa rispetto a quella prevista dal decreto, una rateizzazione del canone ovvero ogni altra misura che, concordata col proprietario, soddisfi i propri interessi.

Redazione: l’art. 28 del decreto aggiunge un credito di imposta, che le ASD e SSD sperano di poter utilizzare. Chiariamo definitivamente che, ad oggi, non è possibile beneficiare di questa prescrizione?

Avv. Ghislanzoni: Esatto. Le associazioni sportive non possono beneficiare del credito di imposta previsto dall’art. 28 del decreto Rilancio, in quanto esso è applicabile unicamente all’attività “industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”. È tuttavia possibile che in sede di conversione in legge del decreto (da realizzarsi entro la metà di luglio) tale disposizione venga modificata, includendovi anche i professionisti del settore sportivo.

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Ringraziando l’avv. Anna Giulia Ghislanzoni, ricordiamo alle ASD e SSD che la via migliore resta quella della pacifica trattativa, chiedendo dapprima una sospensione dei pagamenti e poi cercando una riduzione anche del 100% dell’affitto dovuto nei periodi di totale chiusura. Tenendo presente che siamo in regime di emergenza, che anche i tempi di un eventuale sfratto sono molto dilatati, non ha senso andare alla guerra se l’intenzione è di restare negli immobili attuali.

Incrinare i rapporti con il proprietario dell’immobile non porta mai ad eventi positivi!

In ogni caso, non esiste una ricetta valida per tutti: è sempre necessario valutare ogni caso nella sua specificità: per richiedere un aiuto invia mail a info@asdfiscosicuro.it !

 

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