Decreto sostegni: misure a sostegno dello sport dilettantistico

È ormai noto ai più: il Governo Draghi ha disposto nel Decreto Sostegni degli aiuti anche per Asd, SSD, operatori sportivi con P. IVA. Vediamo cosa è previsto, le procedure che iniziano in questi giorni.

ASD, SSD, Partite IVA

Il Decreto Sostegni prevede un aiuto solo alle organizzazioni dotate di partita IVA e che abbiano subito un calo di fatturato medio nell’anno 2020 rispetto alla media 2019, con un massimale molto elevato. Infatti l’articolo 1 comma  3 prevede che ASD, SSD e professionisti con P. IVA possano ottenere un contributo a condizione che i ricavi commerciali di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi derivanti da lavoro autonomo, non siano superiori a 10 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), e cioè nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Possono chiedere il contributo anche le P. IVA attivate dopo il 1° gennaio 2019 ed anche le attivate nel corso dell’anno 2020. In tal caso, il contributo spetterà anche senza calo di fatturato e riceverà l’importo minimo previsto.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

Prendendo come base la differenza di fatturato tra 2019 e 2020, l’ammontare del contributo è determinato nel:

  1. 60% della differenza, per i soggetti con ricavi o compensi di cui al comma 3 non superiori a 100 mila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo sarà comunque compreso tra un minimo di € 1000 per persone fisiche e € 2000 per gli altri soggetti, fino ad un massimo di € 150mila. Il contributo non concorre alla formazione del reddito della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP

Ad esempio, se una ASD/SSD, ha dichiarato ricavi per il periodo d’imposta 2019 e conseguito, nello stesso anno 2019, ricavi di natura commerciale (sponsorizzazione, incassi gare, pubblicità, ecc.) per 80.000,00 euro e nell’anno 2020, ricavi commerciali per 30.000,00 euro, riceverà un contributo di 2.500,00 euro, pari al 60% di euro 4.166,67 che è l’importo medio del fatturato perduto determinato dalla differenza tra 80.000,00 euro e 30.000,00 euro

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021 direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con Fisconline oppure Spid.

Nella domanda si potrà optare per una erogazione bancaria sull’IBAN del beneficiario, oppure come credito di imposta.

Link istruzioni AdE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/

Indennità per i lavoratori dello sport

L’articolo 10 dispone in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. I tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, hanno diritto ad un bonus, per i primi tre mesi del 2021, determinata come segue:

  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;
  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;
  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro. Questo anche per chi, nel 2019, non aveva alcun compenso sportivo, a nostra opinione.

I beneficiari dei precedenti bonus riceveranno una mail per entrare nel portale e confermare di avere ancora i requisiti.  L’ammontare del compenso sarà quantificato secondo quanto già dichiarato all’atto della prima domanda e quindi già verificato da Sport e Salute.

Sarà anche possibile fare nuova richiesta di bonus per chi non l’aveva ancora mai fatta, con procedura che si attiverà nelle prime due settimane di aprile.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza nonché del reddito di emergenza. Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità il reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere. Il comma 11 introduce una differenziazione dell’indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell’anno 2019. Ciò al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito, unica o primaria, da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.

Continua a seguirci per le prossime notizie, in attesa degli aiuti per ASD con solo codice fiscale.

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