Green Pass e Sport – come funziona dal 6 agosto? Luci e ombre

Da oggi 6 agosto scatta l’obbligo del Green Pass covid-19 per tanti aspetti della nostra vita quotidiana, tra cui anche le attività sportive indoor. Vediamo i primi aspetti della nuova norma ma, attento, l’argomento presenta ancora dei punti che dovranno essere chiariti nei prossimi giorni.

Non tutto è così ovvio

Sui nostri social (vedi a questo link) fin da subito abbiamo riassunto i punti salienti del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021, che oltre a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 introduce l’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi. A distanza di due settimane sono nati diversi interrogativi che, speriamo, vengano risolti a brevissimo.
A questo link le FAQ ufficiali, poche a dire il vero.

Cosa c’è di certo ed indiscutibile?

La norma introduce questo “certificato verde” come un documento, da ottenere su piattaforme informatica, che dimostra di essere in determinate condizioni rispetto al protocollo sanitario di lotta al Covid-19

Si consegue nei seguenti casi:

  • somministrazione delle prima dose del vaccino covid (in caso di ciclo a più dosi), fino alla data della somministrazione successiva;
  • ciclo vaccinale completato, con validità per i 9 mesi successivi alla somministrazione;
  • guarigione dal Covid, per i successivi 180 giorni;
  • test con tampone, validità 48 ore;

Sono esenti dal Pass i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale (bimbi e ragazzi di età inferiore a 12 anni) oppure i soggetti dotati di certificazione medica di esenzione, secondo indicazioni ministeriali del 4 agosto, che trovi cliccando qui!

Quando dovremo presentare il pass?

Il possesso del Green Pass è necessario per l’accesso ai seguenti servizi e, di conseguenza, ai locali in cui le attività vengono realizzate:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso ***;
  • centri culturali;
  • centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • convegni e congressi;
  • sagre e fiere;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

*** 31/08/2021 – il Dipartimento Sport modifica e chiarisce nelle FAQ una serie di aspetti, vedi qui: https://www.facebook.com/asdfiscosicuro/posts/247477634047391

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Il Green Pass può essere sostituito da autocertificazione?

NO! Sul web girano alcuni esempi di autocertificazione che sono totalmente illegali! Già dall’anno 2000, con l’art. 49 del D.P.R. 445/2000, è stabilito che non è possibile autocertificare il proprio stato di salute “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento”.

Cosa cambia per la pratica dello sport?

Attività e spazi al chiuso: l’introduzione del green pass per l’accesso alle attività sportive limitatamente alle attività al chiuso comporta che l’ingresso nelle zone al chiuso sia solo previo Green Pass.

Attività e spazi all’aperto: nelle aree esterne si possono accogliere frequentatori senza green pass, fermo restando le altre misure di distanziamento, sanificazione ecc..
Spogliatoi ed altre zone al chiuso solo con il pass.

L’obbligo del GP si applica anche ai dirigenti e tecnici?

Qui nascono diverse interpretazioni della norma, con l’incontro e scontro anche di diritti costituzionali (diritto al lavoro, alla salute, libertà varie…).

Da una prima lettura della norma ed interpretazione lettarale “e’ consentito … l’accesso ai seguenti servizi e attività”, si potrebbe ritenere non riguardare dirigenti, gestori, collaboratori e dipendenti.

Tuttavia la ratio legis, che dovrebbe mirare alla tutela della salute pubblica e lotta alla diffusione del virus, ed una seconda lettura, dovrebbe indurre a considerare “accesso” di tutte le persone, indipendentemente che siano fruitori o fornitori del servizio.

AGGIORNAMENTO del 30 agosto!

Il Dipartimento Sport risponde a più di una mail spiegando che il Pass non è richiesto per dirigenti, collaboratori, istruttori.

Come si verifica il GP?

Il Governo ha reso disponibile l’App “VerificaC19”, attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021).

L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet).

Questi i link per dispositivi Google e Apple:

VerificaC19 – App su Google Play – ‎VerificaC19 su App Store

Cosa è previsto in materia di privacy?

La App “Verifica C19” prevede la sola scansione del QRcode e non la sua conservazione, mostrando il nome e data di nascita del soggetto (nemmeno questi dati vengono conservati).

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Tra l’altro, essendo un passaggio obbligatorio alla erogazione del servizio, il GDPR non prevede raccolta scritta del consenso al trattamento dati: il gesto di presentare il pass al controllo è già autorizzazione all’uso del dato sensibile.

Chi può effettuare il controllo del green pass?

Oltre al Presidente della ASD ed al direttivo, ogni eventuale delegato dovrà essere formalmente autorizzato ed incaricato allo svolgimento delle operazioni di controllo GP, indicando le finalità, l’oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire.

Quali sanzioni sono previste?

Sono previste sanzioni amministrative e accessorie:

  • le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1.000 euro;
  • la sanzione accessoria consiste nella chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, e può essere applicata soltanto a partire dalla terza violazione delle disposizioni suddette, dopo che tale violazione sia stata posta in essere per due volte in giorni diversi.

Sono previste sanzioni penali?

Il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe comportare l’applicazione dell’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie- ai sensi del quale: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Potrebbe risultare applicabile, inoltre, l’articolo 650 c.p., ai sensi del quale:

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

Infine, gli articoli 438 e 458 del codice penale contemplano sanzioni penali nel caso di procurata epidemia anche colposa laddove la colpa si può concretizzare anche nell’inosservanza di norme di legge.

Alcune importanti ombre

Ci sono pareri che vanno in forte contrasto con l’obbligo del GP: questi evidenziano che l’art. 4 del 105 del DL 23/7/2021, prevede l’applicabilità dei commi dall’1 all’8 ove compatibili con i regolamenti dell’Unione Europea licenziati nel giugno 2021, segnatamente i regolamenti numero 953 e 954 del 2021. Secondo queste valutazioni, il GP creerebbe discriminazioni in diverse modalità, rendendo di fatto il DL inapplicabile per violazione delle Convenzioni Europee e dei Diritti Umani.

In caso di mancanza di green pass è dovuto il rimborso o la sospensione dell’abbonamento?

Il tema è sicuramente molto interessante.
Trattandosi di un obbligo di legge, si può ritenere che il soggetto privo di GP che non potrà accedere all’attività sportiva per mancanza di tale certificazione non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell’abbonamento, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.

TUTTAVIA, sulla materia ci sentiamo di consigliare cautela evitando di entrare in discussione e contrasto con gli utenti.

In conclusione: la norma appare chiara e semplice nella sua applicazione, tuttavia esistono alcuni piccoli-grandi dubbi che suggeriscono massima cautela e prudenza su ogni fronte, in attesa di ulteriori chiarimenti.

 

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2 commenti su “Green Pass e Sport – come funziona dal 6 agosto? Luci e ombre”

  1. Buonasera.
    Per i volontari delle associazioni sportive è obbligatorio il green pass per poter lavorare nei locali delle associazioni?
    Grazie

    Rispondi
    • nell’articolo è spiegato che si tratta di un aspetto un po’ dubbio: per accedere è necessario, se al chiuso, per svolgere la propria attività “lavorativa” vi sono pareri contrastanti

      Rispondi

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