Compensi ai collaboratori: non più pagabili in contanti?

In questi giorni si avvicina un altro obbligo di legge che sta agitando e disturbando aziende ed imprenditori. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018, tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti attraverso metodiche tracciate (assegni, bonifici,…): vale la stessa regola per le associazioni no profit?

La Norma

Come sempre bisogna fare in questi casi, è necessario partire da ciò che è scritto nella Legge. Ai commi 910, 911, 912 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stabilito che:

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Quali contratti si possono stipulare?

Per far fronte a questo dubbio bisogna avere chiaro quali forme di accordo e contratto con i collaboratori sono attuabili da una associazione: contratto subordinato, collaborazione professionale, co.co.co. voucher, compensi sportivi, rimborsi spese… tutte queste informazioni le trovi in questo articolo –> Come un’Associazione può pagare chi opera per lei?

La nostra soluzione

La nostra risposta, quindi, alla domanda “non posso più pagare in contanti le prestazioni di chi collabora alla associazione che amministro?” è questa:

Ad oggi, 4 giugno 2018, le forme di collaborazione sportiva ex 348/2000 ed i rimborsi ai volontari NON rientrano nella fattispecie di lavoro subordinato, in quanto la presunzione di subordinazione è esclusa dal D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) art 2. Comma 2 lettera d) ed in seguito dall’interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro.
Non sono nemmeno considerabili appieno co.co.co.: ne abbiamo scritto più volte, siamo tutti in attesa di pronuncia definitiva del CONI e del NIL, l’ultima notizia è riportata qui –> Co.co.co. Sportivi: ancora senza regole?

Ad oggi, nel caso di collaborazione sportiva e rimborsi non ci troviamo di fronte a stipendi, salari, retribuzioni, committenti o dipendenti, pertanto si potrà continuare a pagare le prestazioni nella forma preferita, che sia il contante oppure no, anche dopo il 1° luglio 2018.

Nel caso di altre tipologie di rapporto bisognerà utilizzare un metodo tracciato tra quelli previsti dal comma 910 delle Legge di Bilancio 2018.

Eventuali novità ed aggiornamenti saranno prontamente riportate in un nostro articolo, continua a seguirci!

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